La disciplina relativa all’Investment Management Exemption (IME) è stata recentemente oggetto di tre interventi normativi di notevole rilevanza. La fattispecie è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, che ha integrato, con i nuovi commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, l’art. 162 del TUIR in materia di stabile organizzazione; ha poi trovato attuazione con il DM 22 febbraio 2024 (di seguito, anche solo “Decreto”) che ha definito i requisiti sia dei soggetti investitori che dei soggetti che rendono servizi di gestione e di supporto in Italia; infine, è stata oggetto di trattazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 68665 del 28 febbraio 2024 (di seguito, anche solo “Provvedimento”). 

Il suddetto complesso di norme disciplina il configurarsi (o meno) di una stabile organizzazione in Italia nel caso di veicoli di investimento non residenti che si avvalgano di servizi di gestione e di supporto agli investimenti resi in Italia. Il Decreto ha infatti precisato i requisiti per l’applicazione della presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento non residente che si avvale nel territorio di servizi di gestione e di supporto svolti da altri soggetti. Infine, il Provvedimento dispone analitiche linee guida in materia di transfer pricing allorché i servizi siano resi al veicolo di investimento estero da un soggetto italiano appartenente al medesimo Gruppo del soggetto investitore. 

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del Decreto, si considera indipendente dai veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato – e quindi non configura stabile organizzazione di questi ultimi – il soggetto, residente o non residente, anche operante tramite stabile organizzazione nel medesimo territorio, che, in nome o per conto di tali veicoli o loro società controllate, abitualmente concluda contratti di acquisto, vendita o negoziazione o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, ad effettuare tali operazioni. Le attività che dunque vengono prese in considerazione dal decreto attuativo sono non solo i servizi di gestione degli investimenti ma anche quelli strumentali. A tal proposito, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fornisce un elenco delle attività che possono essere inquadrate in una delle due categorie di servizi. 

Seguendo il disposto del Decreto, al comma 2 dell’art. 1 vengono illustrati i criteri per valutare l’indipendenza dei veicoli di investimento di cui al comma 1 e, in particolare, si considerano indipendenti:

  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni;
  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in un Paese che consente lo scambio di informazioni e che presentano determinati requisiti;
  • gli enti residenti o localizzati in uno Stato collaborativo e soggetti a vigilanza prudenziale che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell’attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata in cui nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20% e il capitale raccolto viene gestito nell’interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi. 

Per quanto riguarda invece i requisiti di indipendenza del soggetto agente in Italia in nome o per conto del veicolo di investimento non residente, l’art. 2 prevede che lo stesso si considera indipendente se i dipendenti e gli amministratori di tale soggetto non ricoprono cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e in quelli delle loro controllate e non detengono una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento superiore a una quota del 25% . 

Infine, l’art. 3 del Decreto prende in considerazione l’ipotesi in cui a prestare i servizi di gestione degli investimenti o ausiliari sia una società appartenente al medesimo gruppo del veicolo di investimento, prevedendo a riguardo la necessità della predisposizione della documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza della remunerazione ricevuta dal soggetto che opera in Italia. 

Sul tema della remunerazione idonea è intervenuto specificamente il Provvedimento su menzionato che ha definito le linee guida per applicare alla remunerazione ricevuta nell’ambito di tale ultima fattispecie quanto previsto dall’articolo 110, comma 7 del TUIR al fine del rispetto del principio di libera concorrenza. 

Nello specifico, l’articolo 3 del Provvedimento rimanda ai metodi di transfer pricing descritti dalle Linee Guida OCSE e, in particolare, specifica che nella scelta del metodo più appropriato alle circostanze del caso si debba tener conto di quattro criteri:

  • punti di forza e debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso;
  • adeguatezza del metodo in relazione alle caratteristiche economicamente rilevanti dell’operazione;
  • disponibilità di informazioni affidabili riguardo a operazioni comparabili tra imprese indipendenti;
  • affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità. 

Viene infine specificato che il metodo del confronto del prezzo (“CUP”) risulta essere il metodo più appropriato per valutare la remunerazione dei servizi di gestione degli investimenti con l’eccezione del caso in cui le parti dell’operazione condividano l’assunzione dei medesimi rischi economicamente significativi o assumano separatamente rischi significativi, nel qual caso risulta più affidabile il metodo transazionale della ripartizione degli utili (Profit Split). Resta possibile, qualora nessuno dei due metodi dovesse risultare affidabile, utilizzare gli altri metodi descritti dalle Linee Guida OCSE. Per i servizi connessi e strumentali alla gestione degli investimenti, il Provvedimento non indica la preferenza verso un determinato metodo, lasciando la possibilità di selezionare uno dei metodi descritti dalle Linee Guida OCSE. 

La corretta qualificazione dei servizi resi dall’entità residente diventa quindi il punto di partenza per la scelta del più corretto metodo di transfer pricing da applicare.

Infine, qualora le due categorie di servizi vengano prestate dal medesimo soggetto e le operazioni aventi ad oggetto tali servizi risultino strettamente tra loro legate e non possano essere analizzate separatamente, esse si valuteranno in maniera aggregata. 

A cura di Barbara D’Andrea