Con Provvedimento dello scorso 25 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate, dopo aver dato attuazione alla normativa che ha introdotto nel nostro Paese la Digital Services Tax, completa gli strumenti destinati a rendere operativa l’imposizione di alcuni servizi veicolati per il tramite di un’interfaccia digitale (software, siti web, applicazioni mobili, ecc.) e utilizzati da utenti / dispositivi localizzati nel territorio dello Stato.

In particolare, è stato approvato il Modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dei ricavi rilevanti e dell’imposta, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello deve essere presentato in via telematica, direttamente (software gratuito dell’Agenzia delle entrate) o per il tramite di intermediari abilitati, entro il 31 marzo di ciascun anno. In deroga alla regola ordinaria, per il solo primo anno di applicazione, la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020 (anno solare) si potrà presentare entro il prossimo 30 aprile 2021.

L’adempimento interessa tutti i soggetti esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore ad euro 750.000.000 e, nel medesimo periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato.

Per adempiere agli obblighi dichiarativi e di versamento i soggetti passivi devono essere dotati di codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana; i soggetti non residenti devono richiederlo all’Agenzia delle entrate (mediante i modelli AA4/8 e AA5/6). Nel caso in cui i soggetti passivi esteri siano stabiliti in uno Stato non collaborativo e siano privi di una stabile organizzazione in Italia, vige l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia (art. 23 del DPR 600/73). Particolari regole sono state definite per la designazione del soggetto passivo in presenza di gruppi, anche multinazionali.

Le informazioni da indicare sul modello, oltre a quelle necessarie per individuare il soggetto debitore d’imposta, riguardano i ricavi derivanti dalla fornitura, nel corso dell'anno solare, dei seguenti servizi digitali:

  • veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia
  • messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Sui ricavi rilevanti viene quindi applicata e quantificata l’imposta nella misura di legge del 3% che deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento per il tramite di modello F24; nel solo caso di soggetti non residenti l’imposta può essere versata anche mediante bonifico in EURO (opzione da indicare sul modello DST). Il versamento va effettuato a favore dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

I codici tributo saranno istituiti dall’Agenzia delle entrate con specifica risoluzione.

Per il solo primo anno di applicazione il termine per il versamento dell’imposta è prorogato al 16 marzo 2021.