INTRODUZIONE 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 15 giugno 2021 del Decreto Legislativo n. 83/2021 sono finalmente stati recepiti anche in Italia gli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2017/2455 del 5 dicembre 2017 in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. 

La normativa europea in materia fa parte del cosiddetto pacchetto “e-commerce”, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero. 

Tra le novità più rilevanti, il testo del decreto introduce a decorrere dal 1° luglio 2021

  • un’unica soglia di 10.000 euro complessivi entro la quale le vendite a distanza di beni vengono tassate nel Paese di origine. La soglia deve intendersi comprensiva di tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e di tutte le prestazioni TTE (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore/prestatore a favore di committenti non soggetti passivi d’imposta. Se nel corso dell’anno detto limite viene superato, si rientra nella regola della tassazione a destinazione (con obbligo di identificazione IVA nello Stato di destinazione dei beni/servizi); 
  • la trasformazione del regime MOSS (Mini One Stop Shop) in OSS (One Stop Shop). Per effetto di tale modifica, il regime speciale attualmente previsto per i soggetti passivi che prestano servizi TTE a privati consumatori, viene ora esteso a tutte le tipologie di servizi, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a determinate vendite interne di beni facilitate dalle piattaforme elettroniche. 

Accedendo al nuovo regime speciale OSS, gli operatori economici che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e servizi a soggetti non passivi d’imposta potranno ora registrarsi in un unico Stato membro per adempiere gli obblighi connessi all’assolvimento dell’IVA per le cessioni effettuate in ciascuno degli altri Stati membri, evitando così di registrarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro di destinazione dei beni. 

IL REGIME SPECIALE OSS 

Il regime OSS può essere applicato ai fini dell’assolvimento degli obblighi IVA per le seguenti tipologie di operazioni: 

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni, comprese quelle facilitate da interfacce elettroniche; 
  • le cessioni di beni facilitate da interfacce elettroniche, con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello Stato, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nella UE
  • i servizi resi negli altri Stati membri nei confronti di committenti non soggetti passivi. 

Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente. La spedizione o il trasporto devono essere a destinazione: 

  • di persone fisiche non soggetti d’imposta; 
  • degli organismi internazionali e delle sedi diplomatiche o consolari nei cui confronti sono effettuate operazioni non imponibili; 
  • con esclusione dei beni soggetti ad accisa, di cessionari, soggetti passivi e non soggetti passivi, non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. 

Possono accedere al regime OSS per assolvere in Italia gli obblighi IVA relativi a tutte le operazioni sopra menzionate: 

  • i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia; 
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla UE che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato; 
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla UE, privi di stabile organizzazione nella UE, che spediscono o trasportano i beni a partire dall’Italia. 

La registrazione all’OSS dovrà essere effettuata attraverso il portale web predisposto da ciascuno degli Stati membri, inserendo i dati ivi richiesti (in Italia basta collegarsi al sito web www.agenziaentrate.gov.it ed effettuare l’accesso ai servizi Fisconline/Entratel). Una volta che lo Stato di identificazione avrà accertato la validità dei dati immessi, gli stessi saranno inoltrati agli altri Stati appartenenti all’UE. 

EFFETTI 

I soggetti passivi che accedono al regime OSS sono esonerati (i) dall’obbligo di registrazione IVA, mediante nomina di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta, nello Stato UE dove avviene il consumo dei beni e/o servizi e (ii) dagli obblighi di emissione delle fatture, di tenuta dei registri IVA, di presentazione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche e di dichiarazione IVA annuale per tutte le operazioni rientranti nel regime. È dunque immediato il risparmio sia in termini di costi che di adempimenti amministrativi derivante dall’accesso al predetto regime. 

Tali soggetti saranno invece tenuti a presentare, attraverso il portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione trimestrale entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre e a conservare idonea documentazione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle stesse. 

L’opzione per il regime speciale OSS comporta dunque che l’imposta relativa alle cessioni rientranti nel già menzionato regime venga dichiarata e pagata tramite il portale OSS dell’Agenzia delle Entrate, indicando per ciascuno Stato membro di destinazione dei beni i dati relativi all’imponibile e alla corrispondente imposta.