Con effetto dal 1/1/2021 il Regno Unito è uscito dalla UE con la conseguenza che è divenuto “paese terzo” ai fini delle Direttive Comunitarie.

La Brexit comporta quindi effetti sulle ritenute applicabili in caso di pagamento di interessi e canoni (royalties) e in caso di pagamento di dividendi.

  • Pagamento di interessi e royalties

A partire dal 1/1/2021 il pagamento di interessi e canoni (royalties) effettuato da una società residente ai fini fiscali in Italia a favore di una controllante diretta o di una controllata diretta residente nel Regno Unito, è soggetto all’applicazione della ritenuta ordinaria prevista dal D.P.R. 600/73 o alla ritenuta ridotta prevista dal Trattato contro le doppie imposizioni in essere tra Italia e Regno Unito se ne sono verificati i presupposti, ma non può più beneficiare dell'esenzione prevista dall’articolo 26-quater del medesimo Decreto.

Il punto è stato oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che rispondendo a uno specifico quesito ha confermato quanto segue:

“L'articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. 143/2005 (in recepimento della direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 c.d. direttiva "interessi-canoni"), prevede l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di consociate residenti in Stati membri dell'Unione europea.

Dopo il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea sulla base dell'accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione Europea del 18 ottobre 2019. L'accordo regola la Brexit in modo ordinato per cittadini e imprese, con un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.

Sul piano interno, l'articolo 13 del d.l. 22/2019, prevede che "Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili. 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1". Il medesimo articolo 13 del d.l. 22/2019 prevede, inoltre, un periodo transitorio di 18 mesi decorrenti dalla fuoriuscita del Regno Unito. Il citato articolo 13 del decreto legge è inserito nella Sezione I che disciplina le Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo. Poiché il 30 gennaio 2020 si è conclusa la ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea con l'approvazione da parte del Consiglio della UE, non sono operative le norme contenute nel dl 22/2019. Tuttavia, l'applicazione dell'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973, fino al 31 dicembre 2020 (termine di uscita del Regno Unito dall'Unione europea), trova conferma nello stesso accordo, nella misura in cui stabilisce che, fino a tale data, continuano ad applicarsi al Regno Unito il trattato sull'Unione europea ("TUE"), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e i principi generali del diritto dell'Unione.

Mantengono, quindi, piena operatività, fino al 31 dicembre 2020, le libertà fondamentali e il principio di non discriminazione, di cui l'esenzione garantita dall'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 è espressione. Resta inteso che, per i pagamenti di interessi e canoni corrisposti a partire dal 1° gennaio 2021 a soggetti britannici, salvo specifiche disposizioni contenute negli accordi raggiunti tra Unione Europea e Regno Unito per la disciplina dei rapporti reciproci al termine del periodo transitorio, non troverà più applicazione la disciplina di cui all'articolo 26-quater del DPR n. 600/1973.”

  • Pagamento di dividendi

A partire dal 1/1/2021 il pagamento di dividendi effettuato da una società residente ai fini fiscali in Italia a favore della controllante diretta residente nel Regno Unito è soggetto all’applicazione della ritenuta ordinaria prevista dal D.P.R. 600/73 o alla ritenuta ridotta prevista dal Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito se ne sono verificati i presupposti, ma non può più beneficiare dell'esenzione da ritenuta prevista dall’articolo 27-bis del medesimo Decreto.