Lo scorso 20 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione pubblica la bozza di Circolare che fornisce chiarimenti in merito alla predisposizione della documentazione sul transfer pricing, idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento applicati nelle transazioni cross-border. Gli operatori economici interessati potranno inviare loro proposte e osservazioni entro il prossimo 12 ottobre.

In primis, è opportuno precisare che la Circolare è ancora in bozza e che dunque potrebbe essere verosimilmente oggetto di successive puntualizzazioni o di vere e proprie revisioni. È tuttavia ragionevole attendersi che le linee interpretative proposte troveranno conferma nella versione definitiva.

Il documento di prassi, inerente alla disciplina fiscale del transfer pricing, in attuazione del regime premiale previsto all’art. 1, comma 6, e all’art. 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 471/1997 (c.d. regime premiale di penalty protection), contiene tra gli altri, chiarimenti circa la struttura della documentazione, i termini di consegna e di comunicazione della stessa, le indicazioni in tema di contenuto del Masterfile e della Documentazione Nazionale, le condizioni di efficacia, le stabili organizzazioni e i servizi a basso valore aggiunto, con la previsione di alcuni elementi di novità rispetto al passato.

A seguito del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23 novembre 2020, il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere sottoscritti con firma digitale da parte del legale rappresentante della società, o da un suo delegato, con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dando comunicazione del possesso della medesima attraverso il “flag” nell’apposito campo previsto nella dichiarazione dei redditi.

Il primo aspetto significativo della Circolare in parola attiene alla piena validità delle opzioni per il regime premiale allorché esposte nelle dichiarazioni “tardive” nei termini, cioè presentate entro 90 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la Documentazione dovrà essere firmata entro la data di invio della dichiarazione tardiva, consentendo ai contribuenti un’ulteriore opportunità per completarla e sottoscriverla.

Inoltre, una precisazione significativa attiene alla possibilità di beneficiare della disciplina della c.d. remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, la quale consente, al verificarsi di determinate condizioni normative, di esercitare anche tardivamente la comunicazione del possesso della documentazione, coerentemente con quanto già previsto in materia di Patent box.

Per quanto concerne la sezione dedicata alle finalità e alla struttura del Provvedimento, lo schema di Circolare, nel menzionare che, con riferimento sia al Masterfile sia alla Documentazione Nazionale, la struttura prevista dal Provvedimento debba intendersi non modificabile, fatte salve le eventuali modifiche parziali, fa un esplicito richiamo alle Linee Guida OCSE, prevedendo che “[…] i contribuenti, in caso di dubbi circa i contenuti da indicare nei due documenti (Masterfile e Documentazione Nazionale), potranno fare riferimento alle sopra citate Linee Guida”.

Di interesse anche i chiarimenti relativi alla predisposizione del Masterfile, tema per il quale la bozza prevede la possibilità di utilizzare il documento predisposto dalla capogruppo non residente, integrato ove opportuno da una specifica “appendice locale”, che integri il Masterfile di Gruppo con eventuali specifiche informazioni richieste dalla normativa italiana.

In sede di bozza di Circolare, si ribadiscono alcune delle novità introdotte con il Provvedimento, tra cui la possibilità per il contribuente di presentare la documentazione idonea con riguardo solo ad una parte delle operazioni poste in essere. In tal caso, l’esimente sanzionatoria sarà applicata con esclusivo riguardo a dette operazioni; vi è inoltre il rimando alla documentazione necessaria per applicare il cd. “approccio semplificato”, introdotto dall’art. 7 del D.M. 14 maggio 2018, in tema di servizi a basso valore aggiunto.

Da menzionare infine, ma per questo non meno importante, che tra le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo può ritenersi compresa anche l’omessa documentazione di operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo nonché l’omissione parziale degli allegati, indicati nel capitolo 4 della Documentazione Nazionale, ove gli stessi non siano pregiudizievoli dell’applicazione dell’esimente sanzionatoria, ferma restando la richiesta di documentazione supplementare o integrativa.

È auspicabile che, con la stesura definitiva della Circolare, l’Agenzia delle Entrate confermi quanto esposto in bozza, non potendosi escludere eventuali ed ulteriori chiarimenti, anche, alla luce delle osservazioni che saranno raccolte in questa fase di anticipazione della bozza di Circolare.