INTRODUZIONE 

La Legge di bilancio 2019 (L. 205/2018) ha introdotto un regime agevolativo, così chiamato “Regime opzionale per i pensionati esteri”, per incentivare le persone fisiche titolari di reddito da pensione di fonte estera a trasferire la residenza nel Sud Italia. 

A decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti beneficiari di pensioni estere possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali con aliquota al 7% su qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero

Trattasi di un regime che prevede un livello di tassazione competitivo con quello applicato da diversi Paesi UE (es. Grecia, Portogallo) e quindi molto favorevole rispetto a quello del Paese estero che eroga le pensioni nonché a quello Italiano applicabile in assenza del regime speciale. 

Sulla base della normativa fiscale italiana, i contribuenti fiscalmente residenti in Italia sono tassati in modo progressivo sulla base del principio di “tassazione mondiale”, vale a dire sui redditi ovunque prodotti. 

Pertanto, anche i redditi di fonte estera, inclusi i redditi da pensione, sono assoggettati all’Irpef, la cui aliquota varia dal 23% al 43% (sulla base del reddito imponibile), e al 3% a titolo di Addizionale Regionale e Comunale. 

IL REGIME SPECIALE 

Al fine di accedere al regime agevolativo, i contribuenti devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni: 

1. trasferire la residenza fiscale da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa con l’Italia in uno dei Comuni situati nelle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti oppure in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti rientranti tra quelli colpiti da eventi sismici e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016 (art. 9-ter del DL 123/2019 convertito); 

2. non essere stati residenti fiscali in Italia per almeno cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace; 

3. essere titolari di redditi da pensione di fonte estera. 

L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. L’opzione è valida per i primi 9 periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace. 

L’imposta sostitutiva con l’aliquota del 7% deve essere versata, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi. 

I redditi di fonte italiana sono assoggettati a tassazione progressiva ordinaria. 

EFFETTI 

Accendendo al regime agevolativo, i beneficiari, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione, non sono tenuti ad assolvere l’obbligo di monitoraggio fiscale delle attività finanziare e delle proprietà immobiliari detenute all’estero (c.d. Quadro RW) e a versare le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE eventualmente dovute.