L’istituto della composizione negoziata della crisi previsto dal D.L. 118/2021 introduce nel nostro ordinamento un nuovo istituto che si distingue dall’alveo delle procedure concorsuali per il fatto di tendere a intervenire nella crisi in un momento in cui il risanamento e la prosecuzione dell’attività d’impresa, direttamente o indirettamente, sono ancora possibile. Ed è proprio il mantenimento di valore dell’impresa in crisi l’obiettivo principale del legislatore. In questo contesto viene introdotta una figura, quella dell’esperto indipendente, a tratti decisamente innovativa.

Tale figura presenta infatti dei connotati nuovi almeno per tre ragioni.

  • A differenza dell’attestatore, è nominato da una commissione istituita presso il capoluogo di regione di ogni Camera di Commercio, presentandosi dunque come terzo imparziale di fronte alle parti. Ed è proprio questa sua terzietà che ne legittima un nuovo ruolo.
  • Lavora con riservatezza, in una procedura non concorsuale che può rimanere non nota a terzi non coinvolti.
  • Ha un ruolo attivo nella composizione della crisi (anche per questo differenziandosi dall’attestatore), verificando preliminarmente se sussistono le condizioni per un effettivo risanamento e, solo in caso positivo, conducendo le trattative tra l’imprenditore e i creditori.

Oltre che per questa nuova figura, la composizione negoziata della crisi presenta anche ulteriori novità interessanti, in particolare per il fatto che dovrebbe incoraggiare un maggior coinvolgimento dei creditori, spesso passivi di fronte alle richieste dell’imprenditore. Il “fallimento” dei piani attestati di risanamento, ex art. 67 LF, nasce proprio dallo scarso interesse dei creditori a parteciparvi. Il creditore “pubblico” si attiva solo in presenza della transazione fiscale di cui all’art 182 ter L.F. ed il creditore bancario rimane anch’esso per lo più passivo, preferendo che il proprio credito diventi un NPL da cedere sul mercato, liberandosi da ulteriori incombenze,  responsabilità e da un’inevitabile accantonamento a bilancio.  La conseguenza è che molte crisi che potrebbero essere risanate sfociano in procedure concorsuali con elevata perdita di valore per la collettività.

Finalmente invece, con la composizione negoziata della crisi, sembra esserci un serio incentivo alla partecipazione di tutte le parti interessate con buona fede e correttezza.

L’imprenditore (e, se istituito, il Collegio sindacale) riceve segnalazioni di ritardi nei versamenti di contributi o dell’esistenza di debiti tributari scaduti per importi ritenuti dal legislatore “rilevanti”, col rischio, in caso di mancata attivazione della composizione della crisi, di vedersi attribuite le responsabilità penali previste dalla L.F. per aver aggravato il dissesto, in caso di successiva procedura concorsuale. Inoltre, anche dopo aver attivato l’istituto, deve mantenere un comportamento corretto durante le trattative se, in caso di fallimento di queste, voglia poi accedere alla nuova procedura concorsuale del concordato semplificato previsto dall’art. 18 del D.L. 118/2021.

Il creditore che rimanga passivo nella composizione negoziata della crisi rischia, in caso di approdo alla procedura del concordato semplificato, di vedersi ripagato solo con “un’utilità” maggiore di quella che gli deriverebbe da una procedura liquidatoria. Ed anche la semplice permanenza in vita del debitore in crisi potrebbe rappresentare un’utilità secondo il giudizio del Tribunale. Inoltre, in tale procedura il creditore non vota, avendo solo un potere di opposizione che evidenzia come, per il legislatore, la prospettiva principale da perseguire, se percorribile, sia il risanamento.

L’intera procedura prevede tuttavia scadenze serrate che dimostrano la volontà del legislatore di ricomporre la crisi in tempi celeri. Ma non possiamo esimerci dal rilevare che i sei mesi previsti per la conclusione della composizione (prorogabili di altri sei mesi), rappresentino forse una forzatura eccessiva, che rischia di compromettere la riuscita di un’operazione particolarmente delicata, in particolare ove si consideri che la composizione negoziata può iniziare senza che il piano di risanamento sia stato predisposto dall’imprenditore.

 

dottor Fabio Lonardo
Partner RSM Studio Tributario Societario
Esperto iscritto presso l’Elenco della Camera di Commercio di Roma