Approfondimento n. 1
Si può commettere un reato nel METAVERSO?

GDPR e privacy, responsabilità penali, illeciti contrattuali, violazioni di normative fiscali, sicurezza fisica e logica, tracciabilità e accountability, concorrenza sleale e pubblicità ingannevole. Sono tante le insidie da cui privati e aziende dovranno imparare a schermarsi a fronte di una loro sempre più pervasiva presenza online, da una parte o dall’altra della barricata. Che tu sia un software vendor, un creatore di videogiochi, un service provider di tecnologia e di spazi digitali, un prestatore di servizi, un venditore di beni, un dealer o un reseller, ma anche solo un consumatore o un semplice avventore, il web e in generale l’universo digitale possono trasformarsi molto velocemente, senza latenze, da grande opportunità a dura minaccia.

Con la presente collana il nostro team legale di RSM in Italia vuole offrire un contributo chiaro, pragmatico, intelligibile e nient’affatto autoreferenziale a tutti coloro che nel digitale abbiano cointeressenze senza purtuttavia essere tecnici del digital law o che non abbiano la possibilità di avvalersi di consulenze specialistiche in materia di diritto applicato alle tecnologie informatiche.

Il primo numero lo vogliamo dedicare al “Metaverso”, la più dirompente novità dell’internet, una dimensione spazio-temporale, del tutto inedita e dal forte significato simbolico, in cui il mondo fisico, come siamo abituati a conoscerlo, pericolosamente si fonde e si confonde con quello virtuale. E non a caso, tra le varie  implicazioni giuridiche ad esso riferibili, ci sembra interessante analizzare in particolar modo quelle di natura penale.

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Il concetto di “Metaverso” non è esattamente una novità. Trattasi di una realtà virtuale che permette all’utente di essere presente in uno spazio, appunto virtualmente, mediante una rappresentazione digitale di sé (c.d. avatar). Tale “Metaverso” – o, per meglio dire, tali “Metaversi” visto che i mondi virtuali in 3D si stanno moltiplicando – ha in Second Life una prima grande rappresentazione metaforica di questo nuovo modo di concepire l’interazione tra l’uomo e il mezzo digitale.

La novità di questi nuovi sistemi risiede nella possibilità di accedervi anche sfruttando dispositivi, cuffie e visori per la realtà aumentata, in grado di rendere indiscutibilmente immersiva la percezione di luoghi, oggetti e persone negli ambienti tridimensionali virtuali, trasmettendo all’utente un’esperienza ancora più realistica. Pertanto, ciò che sta mutando sembra essere la modalità di fruizione degli spazi virtuali e non tanto il concetto primo dello strumento stesso, sebbene questa impostazione, non cogliendo la vera portata rivoluzionaria delle nuove tecnologie, sia talvolta criticata da alcuni commentatori in quanto eccessivamente riduttiva e sminuente.

Dal nostro osservatorio, non si intende affatto minimizzare un fenomeno che avrà sicuramente un enorme impatto ad esempio nell’ambito dei servizi commerciali e d’impresa. Basti pensare ai negozi digitali delle grandi case di moda o a Nikeland di Nike ovvero ancora alle sorprendenti ambientazioni del real estate virtuale. Si intende qui però evidenziare come, dal punto di vista giuridico e, in particolar modo, del diritto penale, si tratti di un’evoluzione – e non di una rivoluzione – che può essere interpretata anche alla luce di normative già esistenti.

Ciò detto, non si mira ad escludere la futura necessità di interventi legislativi ad hoc ma, allo stato dell’arte dei Metaversi, spingersi a proporre un’analisi de iure condendo, come talvolta sembra ipotizzarsi, appare decisamente prematuro. In questo senso, le ipotesi di intervento normativo devono essere portate avanti con cautela ed attenzione in quanto un’estensione dell’area di applicabilità del diritto penale ai Metaversi pone non solo dubbi, ma veri e propri problemi (anche) di carattere costituzionale.

Ma quali reati potrebbero essere commessi in un Metaverso?

Una riflessione preliminare non può prescindere dalla constatazione che vi siano numerose disposizioni penalistiche che possono vedere un’immediata e diretta applicazione nel mondo virtuale non destando particolari problematiche applicative e/o interpretative. Possiamo allora provare ad ipotizzare quali siano i principali reati che possono assumere rilievo nei Metaversi.

In primis, si potranno configurare tutte quelle condotte tipicamente realizzabili mediante comunicazione verbale e/o scritta. Per meglio comprendere, ci si riferisce agli illeciti astrattamente verificabili anche a mezzo telefonico, chat o mediante l’utilizzo dei social network. Su tutti, la diffamazione, la violenza privata, la minaccia o il reato di atti persecutori (c.d. stalking). Ancora, potrebbe configurarsi il reato contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone.

Risultano poi astrattamente configurabili anche i reati di natura istigativa e/o apologetica (ad esempio,  istigazione a delinquere o propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa) ovvero caratterizzati da attività quali la promozione di atti di violenza con finalità di terrorismo (è il caso del reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico[1]).

Ancora, sul punto la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che «integra il reato di apologia di delitti di terrorismo, punito dall' art. 414, comma 4, c.p. , la diffusione di documenti di contenuto apologetico inneggianti allo Stato islamico o alle attività terroristiche dell'Isis, mediante il loro inserimento (o la loro condivisione) su piattaforme - o social media - internet, in considerazione sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell' art. 270 -bis c.p. , delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale, sia della potenzialità diffusiva indefinita di tale modalità comunicativa» [Cass. Pen., sez. I, 27 gennaio 2021, n. 11581].

Inoltre, in via generale, si potranno configurare tutti i reati – o le aggravanti – nei quali la condotta sia realizzata “mediante strumenti informatici o telematici”. In questo senso, per esempio, la legge prevede un aggravamento di pena per il reato di stalking laddove esso venga commesso mediante strumenti informatici o telematici. Il legislatore penale ha poi previsto il reato di Pornografia virtuale[2].

Quanto ai reati di rilevante gravità contro la persona e, in particolare, contro i minori, potrà essere punito anche colui che si rende responsabile, nel mondo virtuale, del reato di adescamento di minorenne[3] . Molto interessante la sua formulazione letterale: «per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

Si può dunque notare come le definizioni già diffusamente presenti nel Codice penale (“strumenti informatici o telematici”, “rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”, “immagine virtuale” di cui all’art. 600 quater.1, c.p.), unitamente alle summenzionate fattispecie compatibili con un contesto digitale, già delineano un quadro normativo di diritto penale applicabile a condotte potenzialmente realizzabili in un “luogo virtuale”.

Tale contesto normativo, che sarà comunque sottoposto al vaglio della giurisprudenza che andrà progressivamente a stratificarvisi, sebbene indiscutibilmente perfettibile, non può tuttavia giustificare certi toni fin troppo allarmistici relativamente a una presunta incertezza giuridica che si verrebbe a determinare con l’avvento dei “Metaversi”.

Considerazioni conclusive (e insidie) in merito all’estensione della tutela penale al Metaverso

I reati da noi menzionati senza alcuna presunzione di esaustività risultano a nostro parere i principali illeciti penali che potrebbero assumere rilievo nei Metaversi. Fuori da detta cornice, si ritiene improbabile l’estensione dell’applicazione di altri presidi penalistici a “fatti virtuali” che possano occorrere in un Metaverso. Proviamo a spiegarlo con un esempio. Un utente di un mondo virtuale attraverso il proprio avatar usa violenza nei confronti di un altro avatar e dunque, di converso, nei confronti di un altro utente. Tale situazione configura un illecito penale?

Ebbene, tale condotta, a nostro parere, non può configurare una fattispecie di reato o, per meglio specificare, non può configurare un reato che sarebbe contestabile nel mondo reale (ad esempio percosse, lesioni personali o violenza sessuale). La motivazione è tutto sommato intuitiva: manca una componente fondante dell’elemento oggettivo del reato ovvero il contatto materiale tra i soggetti e il coinvolgimento corporeo nella condotta. Peraltro, nessun valore né rilievo può in alcun modo essere attribuito a una esperienza di violenza eventualmente percepita dalla vittima come reale: una sorta di violenza metafisica o appunto di violenza virtuale.

La mancanza del contatto fisico e di un qualsivoglia coinvolgimento corporeo, nella condotta in analisi, appare del tutto invalicabile ed anzi sarebbe pericolosissimo tentare di travalicarla. Ciò in virtù di fondamentali principi costituzionali e codicistici posti a garanzia dell’intero ordinamento: il rispetto dei principi di materialità e offensività e del divieto di interpretazione analogica enunciati dall’art. 25 Cost., dall’art. 1 c.p. e dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Oltremodo, in diretta derivazione di quanto sopra e per quanto qui di interesse, è necessario tener presente anche il dettato dell’art. 49 c.p. – che definisce il c.d. “reato impossibile” – ai sensi del quale «la punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l’inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso».

In questo senso, non sarebbe dunque possibile ipotizzare una responsabilità penale dell’utente per reati che richiedono, nel mondo reale, una condotta indissolubilmente legata alla materialità e ad un certo grado di corporeità dell’azione (nullum crimen sine actione) nonché legata ad un danno o pericolo identificati e identificabili (nullum crimen sine iniuria).

In conclusione, il difetto di applicabilità di alcune disposizioni di diritto penale non deve allarmare né far temere il rischio di un far west virtuale. Bisogna essere consapevoli, al di là dell’applicabilità, come detto, di alcune norme penali, dell’importanza di indurre i gestori dei Metaversi a predisporre regolamenti e codici di condotta chiari e trasparenti per la fruizione del servizio nonché a diramare puntualmente alert specifici, ad esempio in merito alla natura della virtual room alla quale l’utente acceda e alle conseguenti limitazioni, anche di età, eventualmente ivi previste per l’accesso.

Anche in questo caso, l’idea non è nuova ed è già attuata in maniera similare in altri contesti digitali (si pensi ai regolamenti dei c.d. forum o, per altro verso, ai codici di condotta dei servizi di online gaming delle console di gioco). Su quest’aspetto, più che sulla previsione di reati ad hoc, dovrà a nostro avviso concentrarsi l’attenzione del legislatore nazionale e ultra-nazionale.

A cura di RSM Legal Italia
Antonio Isoldi e Davide Maiorana


[1] Art. 595 c.p. - diffamazione”; art. 610 c.p. - violenza privata; art. 612 c.p. minaccia; art. 612 bis c.p. - atti persecutori (c.d. stalking); art. 660 c.p - molestia o disturbo alle persone; Art. 270bis c.p - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;

[2] Art. 600 quater.1 c.p.

[3] Art. 609 undecies c.p. ai sensi del quale, è punita la condotta di adescamento di minorenne finalizzata alla commissione di «reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies».