Lo scorso 29 settembre Assolombarda e il Centro Studi dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Milano hanno pubblicato un interessante position paper con riflessioni e proposte destinate all’Agenzia delle Entrate. Il documento vuole evidenziare alcune criticità correlate alla predisposizione del set documentale di transfer pricing e, al contempo, fornire soluzioni pratiche per agevolare e semplificare gli adempimenti documentali a carico dei contribuenti. 

Assolombarda e l’ODCEC di Milano evidenziano una serie di riflessioni e proposte destinate all’Agenzia delle Entrate il cui fine primario è evidenziare alcune criticità emerse nella predisposizione dei documenti descrittivi delle politiche di transfer pricing adottate e al contempo fornire soluzioni volte ad agevolare e semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti. 

La prima sezione del paper propone spunti interpretativi che non modificherebbero in maniera sostanziale il quadro normativo introdotto col Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020 ma che renderebbero più semplice la predisposizione della documentazione, favorendone ulteriormente il ricorso nell’ottica di un rapporto fisco-contribuente più orientato a un atteggiamento cooperativo e trasparente.

Tra i temi maggiormente trattati c’è quello della marca temporale. In particolare, viene suggerito all’ Amministrazione finanziaria, in analogia a quanto fatto da alcuni paesi anglosassoni, di poter prevedere la necessità della marca temporale solo per i capitoli della Documentazione Nazionale che risultino essenziali per provare la conformità dei prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza. 

Con riferimento al Masterfile (divenuto obbligatorio per i contribuenti che vogliano beneficiare della penalty protection), sebbene l’impostazione del suddetto Provvedimento sia congrua rispetto alle Linee Guida OCSE, le tempistiche ridotte imposte dalla marca temporale possono talvolta renderne difficoltosa la predisposizione entro i tempi previsti dalla normativa, soprattutto per le società appartenenti a gruppi esteri. Il paper, in un’ottica di semplificazione, propone allora che l’assenza della marca temporale sul Masterfile venga considerata un’omissione non suscettibile di compromettere l’analisi degli organi di controllo e dunque che non costituisca causa ostativa all’applicazione dell’esimente sanzionatoria.

Ampio spazio viene dedicato anche al tema dei servizi a basso valore aggiunto. Più nel dettaglio, il paper raccomanda, come già previsto dall’OCSE, la redazione di un documento separato ed autonomo rispetto al Masterfile e alla Documentazione Nazionale, diversamente da quanto previsto dal Provvedimento, qualora il contribuente richiedesse per tali servizi di beneficiare dell’approccio semplificato. Si tratterebbe in sostanza di un terzo documento che il contribuente potrebbe predisporre in via facoltativa, qualora opti per il regime semplificato, e che sarebbe oggetto di separata valutazione ai fini del riconoscimento dell’esimente sanzionatoria.

Altro tema trattato è l’esimente sanzionatoria per la singola transazione. In particolare, per le transazioni con numerose controparti la ricostruzione e la raccolta di tutte le informazioni potrebbe essere estremamente complessa e onerosa, in particolar modo per le società italiane che sono parte di gruppi esteri. Al riguardo il paper propone di lasciare al contribuente la possibilità di decidere all’interno della stessa transazione di optare per l’esimente sanzionatoria anche per una parte delle vendite effettuate a consociate estere. Inoltre, si richiede ad AE di chiarire se il contribuente sia tenuto o meno a fornire motivazioni circa il posizionamento all’interno dell’intervallo di libera concorrenza e se l’obbligo motivazionale risulti in via definitiva superato alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dalla Circolare del 24 maggio16/E.

Un tema rilevante è quello relativo alle transazioni tra casa madre italiana e branch estera con credito di imposta. Viene proposto di rivedere l’interpretazione della Circolare 15/E al fine di estendere l’applicazione del regime di penalty protection anche al credito d’imposta per le imposte assolte all’estero laddove la non corretta quantificazione del credito d’imposta origini da un’errata applicazione del principio di libera concorrenza, nell’assunto che il contribuente proceda con il monitoraggio di dette transazioni nella propria documentazione.

Il paper richiede poi un chiarimento all’Amministrazione sul trattamento delle operazioni definite “marginali”. La Circolare 15/E precisa che è facoltà del contribuente descrivere anche le operazioni marginali, non specificando cosa si intenda con il termine “descrivere” e sottendendo una sua  interpretazione nel senso di  “analizzare”. Il che richiederebbe lo svolgimento tanto di un’analisi funzionale quanto di una di comparabilità. Qualora però il contribuente non “descriva” anche l’operazione marginale, l’eventuale rettifica di tali operazioni non beneficia di esimente sanzionatoria. Un’ipotesi di decisa semplificazione – si legge nel paper – sarebbe quella in base alla quale  l’Agenzia torni sui suoi passi e consideri in ogni caso ininfluenti le operazioni marginali.

Nella seconda sezione del documento in esame vengono analizzati alcuni aspetti controversi che meriterebbero chiarimenti definitivi da parte dell‘Amministrazione, in linea con il percorso già intrapreso con l’emanazione della Circolare 16/E del 2022.

Si richiede così che AE  confermi espressamente la non estensione dei termini di accertamento nel caso in cui il contribuente presenti, entro 90 giorni dai termini di presentazione, una dichiarazione dei redditi integrativa con la sola finalità di accedere all’opzione della penalty protection, senza pertanto modificare il proprio carico impositivo. Infatti, tale situazione comporterebbe per i contribuenti con anno fiscale solare l’estendibilità di un anno del periodo accertabile. 

Ulteriori topics enucleati nel documento di Assolombarda-ODCEC Milano  sono la valorizzazione della documentazione dei servizi a basso valore aggiunto ai fini della deducibilità dei costi, la proposta di una riduzione delle sanzioni alla metà del minimo in caso di consegna spontanea della documentazione pur non avendo optato in dichiarazione per gli oneri documentali e l’estensione della penalty protection ai secondary adjustment.

Con il loro Position Paper, i Dottori Commercialisti di Milano e Assolombarda invitano, senza troppi veli, l’Agenzia delle Entrate a rivedere la disciplina degli oneri documentali nel Transfer Pricing, auspicando una risposta in tempi celeri al fine di consentire a professionisti e contribuenti di godere di una maggiore chiarezza e di una doverosa certezza del diritto anche nella districata disciplina dei prezzi di trasferimento.