La legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 30, L 30.12.2024 n. 207) ripropone, innovandola in alcuni tratti, la disciplina sulla rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni detenuti da persone fisiche al di fuori del regime di impresa. 

Concentrando la disamina sulla detenzione di partecipazioni, si osserva che la disciplina, proposta per la prima volta nel lontano 2001 (artt. 5 e 7 L 28.12.2011 n. 448), ed oggetto di innumerevoli chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, che hanno nel tempo consentito di delineare il meccanismo applicativo e di vagliare numerosi casi particolari, presenta alcune novità degne di nota, che impattano sulla pianificazione fiscale dei contribuenti detentori di tali asset. 

Innanzitutto, dopo oltre un ventennio, ed in parziale allineamento con le previsioni contenute legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023) la disposizione diviene norma di sistema, non più affidata alla eventuale riproposizione di anno in anno da parte del legislatore. 

Tale messa a regime dovrebbe ridurre le situazioni in cui, nell’incertezza che la norma agevolativa potesse non venire emanata nel futuro, si operava comunque la rivalutazione che potesse ridurre il carico impositivo in caso di ipotetiche, future vendite. Potrà quindi ora valutarsi, di anno in anno, la reale, e non solo prospettica, convenienza ad operare la rivalutazione, a fronte di concrete operazioni di cessione. 

La Legge di Bilancio 2025 stabilizza anche il termine di effettuazione della rivalutazione, ora fissato al 30 novembre di ciascun anno, rimanendo invariato il riferimento alla data in cui deve risultare posseduta la partecipazione, ovverosia il 1° gennaio. Per molti anni il termine di effettuazione del pagamento e di redazione della perizia era posto al 30 giugno, per poi subire, più di recente, proroghe “last minute” al mese di novembre. Anche tale “allungamento” dei termini di rivalutazione consentirà una migliore pianificazione dell’operazione a vantaggio del contribuente: in vigenza del precedente termine del 30 giugno, infatti, la mera eventualità di una cessione da operarsi sul finire dell’anno solare poteva rendere dubbio il ricorso all’affrancamento. Ora il contribuente potrà operare tale scelta anche con riferimento ad operazioni che dovessero realizzarsi solo nell’ultimo periodo dell’anno (potendo, al contempo, valutare la cessione dopo il 1° gennaio dell’anno successivo, vista la messa a regime della norma). Su tale aspetto va opportunamente menzionato che la redazione e l’asseverazione della perizia di stima può operarsi successivamente alla cessione della partecipazione solamente per coloro che la detengono in regime dichiarativo, ma non in regime di risparmio amministrato ovvero di risparmio gestito, stante la necessità dell’intermediario di poter tenere conto del nuovo valore prima della cessione stessa (Circ. 5.6.2002 n. 47). 

La disciplina in vigore dal 2025 introduce l’ennesimo aumento di aliquota (ora pari al 18%), riducendosi quindi il gap nominale con la ordinaria misura di tassazione del capital gain del 26%. 

La valutazione di convenienza ad affrancare il valore fiscale della partecipazione deve, al contempo, ponderare il delta tra il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ed il suo valore corrente/prezzo di vendita, e le modalità di quantificazione dell’imposta sostitutiva. Con riferimento a tale ultima variabile, va infatti ricordato che la tassazione ordinaria del capital gain emergente dalla cessione delle partecipazioni è calcolata, in base all’art. 68, co. 6, TUIR, sul differenziale tra il corrispettivo ed il costo di acquisto, mentre l’affrancamento va operato applicando l’aliquota speciale sull’intero valore emergente dalla perizia. Da un punto di vista pratico ciò significa che la rivalutazione è conveniente se il prezzo di vendita (fatto pari, per semplicità, al valore di perizia) risulti almeno 3,3 volte superiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. In tale calcolo di convenienza andranno altresì considerati gli eventuali oneri di perizia rimasti a carico della persona fisica (ed il conseguente effetto incrementativo del valore della partecipazione). 

Da ultimo, occorre sottolineare che è divenuta permanente anche la possibilità di operare la rivalutazione sui titoli quotati nei mercati regolamentati, introdotta per la prima volta con la Legge di Bilancio 2023 (art. 1 co 107-109 L. 29.12.2022 n. 197). Tra le peculiarità di tale affrancamento si ricordano la modalità di determinazione del valore (calcolato ex at. 9 co. 4, lett. a), TUIR, sulla media aritmetica dei prezzi di Borsa rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente, senza necessità quindi di perizia di stima) e, in caso di detenzione dei titoli in regime amministrato o gestito, la necessità di versare l’imposta sostitutiva prima di effettuare la cessione.

A cura di Federico Lazzati