I compensi percepiti da un pilota o assistente di volo residente in Italia, relativi all’attività di lavoro svolta alle dipendenze di una compagnia aerea francese, in deroga a quanto previsto dal modello di Convenzione Ocse, sono soggetti a tassazione concorrente tra Italia e Francia. A dirlo è la Cgt Novara nella sentenza n. 104/1/2025 (presidente e relatore Mondello). Il caso riporta all’attenzione l’annosa querelle inerente la tassazione dei compensi percepiti da piloti e personale di bordo residenti in Italia che prestino la propria attività lavorativa a favore di compagnie estere.
Il modello di Convenzione Ocse prevede quale regola generale la tassazione esclusiva dello Stato della residenza del dipendente della compagnia aerea (paragrafo 9, di commento all’articolo 15). Capita tuttavia che le singole Convenzioni internazionali contengano disposizioni diverse in materia, come quella contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia che all’articolo 15, paragrafo 3, contempla una potestà concorrente tra lo Stato di residenza del dipendente e quello della direzione effettiva della compagnia aerea.
Nel caso in esame la tesi dell’ufficio poggia le fondamenta proprio sul concetto di potestà concorrente: secondo l’amministrazione finanziaria la remunerazione percepita dall’assistente di volo si sarebbe dovuta tassare sia in Italia sia in Francia. Di diverso parere, invece, la difesa della contribuente secondo cui la potestà impositiva, nel caso di specie, sarebbe dovuta spettare solo alla Francia quale Stato della residenza della compagnia aerea.

