Conclusi gli Internazionali d'Italia con la vittoria di Jannik Sinner l’occasione non poteva essere migliore per parlare di fiscalità e tennis. Il nostro Davide Greco lo fa sulle pagine de "Il Fisco n. 21/2026" commentando la recente sentenza n. 2 del 12 gennaio 2026 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Biella che ha visto interessato un tennista italiano al quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’errata qualificazione reddituale dei compensi sportivi percepiti.
Il caso, ancorché deciso in conciliazione, risulta di particolare interesse soprattutto se letto alla luce dell’attuale contesto normativo. La Riforma dello Sport attuata con i D.Lgs. n. 36, n. 37, n. 38, n. 39 e n. 40/2021 ha, infatti, profondamente ridisegnato il diritto sportivo e con esso i profili fiscali collegati. Da essa, dunque, bisogna necessariamente partire qualora si voglia correttamente inquadrare, ai fini fiscali, la figura del tennista e i redditi da questo percepiti.
Oltre agli aspetti domestici, nella nota a sentenza vengono brevemente analizzati i profili di fiscalità internazionale di un tennista ed il suo inquadramento all’interno della disciplina di cui all’articolo 17 del Modello di Convenzione OCSE. Il caso trattato è quello tipico di un tennista "pro level" il quale, durante la stagione, partecipa a tutti e quattro i Grandi Slam (Wimbledon, Roland-Garros, US Open e Australian Open) ed ai principali Master1000 percependo premi sportivi e compensi per attività di promozione della propria immagine.


