Nell’incontro tenutosi il 31 gennaio 2019 con la stampa specializzata, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno fornito chiarimenti utili su varie tematiche di fiscalità internazionale tra le quali il transfer pricing. Rispetto al passato, tali precisazioni confermano la tendenza ad una maggiore disponibilità da parte delle autorità fiscali a premiare i contribuenti che si dimostrino “diligenti” nel rispetto degli oneri documentali previsti in materia.

Nell’incontro del 31 gennaio 2019 con la stampa specializzata, nel quale è stato fatto il punto su alcune tematiche di fiscalità internazionale tra le quali il regime delle società estere (CFC) e quello dei dividendi provenienti da paesi a così detta “fiscalità privilegiata”, un approfondimento è stato dedicato anche al transfer pricing ed in particolare a quelle casistiche in cui la documentazione nazionale sia considerata “idonea” ai fini del riconoscimento della penalty protection prevista dalla normativa di riferimento.

Al riguardo, in coerenza con quanto disposto dall’art.8 del decreto ministeriale del 14 maggio 2018, la Guardia di Finanza ha chiarito come al contribuente andrebbe riconosciuta la disapplicazione delle sanzioni (comprese tra il 90 e il 180% delle maggiori imposte dovute) ogniqualvolta la Documentazione Nazionale costituisca strumento utile, e non di ostacolo, all’esercizio del controllo da parte delle autorità fiscali. Ne consegue che il giudizio sull’idoneità di detta documentazione prescinda da eventuali divergenze con l’Amministrazione Finanziaria in merito alla scelta del metodo adottato ai fini dell’analisi o alla selezione dei soggetti o delle operazioni comparabili.

A pesare sul giudizio di idoneità è pertanto l’attitudine della Documentazione Nazionale a configurarsi, mediante i contenuti nella stessa disponibili, quale base informativa valida e veritiera ai fini dell’attività di controllo.

In particolare, se la descrizione del metodo applicato e i criteri adottati dal contribuente sono da esporsi con chiarezza, viste le finalità informative che caratterizzano l’elaborato, un discorso diverso è quello relativo alla condivisione o meno da parte delle autorità fiscali delle conclusioni ivi contenute. Le autorità fiscali possono optare per l’accettazione dell’analisi economica esistente, per una sua rettifica o ancora per la predisposizione di una nuova analisi economica. Tali disallineamenti, riconducibili ad un giudizio di merito sulla correttezza dei criteri scelti dal contribuente, non dovrebbero incidere tuttavia sul giudizio di idoneità della Documentazione Nazionale dal momento che gli stessi derivano da posizioni valutative soggettive che, come tali, non dovrebbero impattare sul giudizio relativo all’adeguatezza dell’elaborato a costituirsi quale valido mezzo informativo ai fini del controllo.

La posizione espressa dalla Guardia di Finanza va nella direzione di relegare al passato quei casi in cui la disapplicazione del regime premiale è avvenuta, soprattutto nei primi anni di applicazione della normativa, a seguito di un semplice disaccordo sulla metodologia di analisi o sui soggetti comparabili scelti dal contribuente.

Dott. Matteo Coppola  
Transfer Pricing Manager - Milano

 

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