Nuova disciplina della Branch Exemption.


Bozza di Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.


Con la bozza di Provvedimento pubblicata in data 25 febbraio 2016 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si muovono i primi passi per dare concreta attuazione all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione), con il quale viene introdotto nel nostro ordinamento (con decorrenza 7 ottobre 2015) un regime opzionale (c.d. branch exemption) per l’esclusione, dal reddito imponibile dell’impresa residente (casa madre), degli utili e delle perdite attribuibili alla stabile organizzazione estera.


La disciplina della branch exemption, prevista nell’ambito del nuovo art. 168-ter del Dpr 917/1986 (Tuir), presenta tuttavia paletti abbastanza rigidi, dal momento che impone il rispetto di taluni requisiti che la rendono una norma vincolante sulle scelte presenti e future dell’impresa residente, con riguardo alla sua attività all’estero per il tramite di stabili organizzazioni. Si deve infatti tenere conto che l’applicazione della disciplina in oggetto richiedere che questa sia esercitata per tutte le stabili organizzazioni all’estero dell’impresa residente (c.d. all-in, all-out), non sia revocabile e che il suo esercizio avvenga contestualmente all’apertura della stabile organizzazione all’estero ovvero, qualora questa sia già in essere alla data di entrata in vigore della norma, che l’esercizio dell’opzione avvenga al più entro il secondo periodo d’imposta dalla decorrenza della disciplina.


Il documento, pubblicato in bozza a beneficio di quanti, tra gli operatori del settore e professionisti volessero far pervenire osservazioni o commenti sugli aspetti applicativi della norma all’indirizzo [email protected], resterà aperto alle consultazioni fino alla data del 31 marzo 2016.


Vediamo, a seguire, i principali aspetti analizzati dall’Ufficio nella bozza di provvedimento.


Recapture delle perdite - viene disciplinato un meccanismo di sterilizzazione delle perdite fiscali pregresse nette realizzate, nei cinque esercizi antecedenti all’esercizio dell’opzione di branch exemption, dalla stabile organizzazione all’estero che, per trasparenza, erano confluite nella base imponibile della residente italiana. Il meccanismo sopra evidenziato produce effetti anche in caso di Consolidato fiscale, laddove l’impresa residente si troverà a dover procedere con l’operazione di sterilizzazione delle perdite fiscali riattribuite dal Gruppo (sempre sul quinquennio antecedente all’esercizio dell’opzione) e relative alla stabile organizzazione.


Recapture degli effetti derivanti dal trasferimento di attività e passività alla stabile organizzazione – è previsto che, con riferimento a svalutazioni, ammortamenti e accantonamenti pregressi derivanti dal trasferimento di attività e passività alla stabile organizzazione nel corso dei cinque esercizi precedenti all’entrata in vigore della norma, ma che sono stati dedotti dalla casa madre italiana nell’ambito del conteggio della sua base imponibile, si debba procedere (analogamente alle perdite, per intenderci) ad un rientro dei maggiori benefici attesi dalla imprese residente a seguito di tale deduzione. A regime, inoltre, il trasferimento di attività alla stabile organizzazione sarà oggetto di plusvalenza o minusvalenza determinata con i criteri di cui all’art. 152 Tuir (che, normalmente, regola i rapporti di una branch italiana con la casa madre estera).


Termine dell’esercizio dell’opzione – le fattispecie analizzate dalla bozza di Provvedimento fanno riferimento a due specifiche situazioni. La prima, è la chiusura operativa delle stabili organizzazioni per le quali si è esercitato l’opzione. La seconda, è nell’ipotesi straordinarie con le quali l’avente causa, “ereditando” la stabile esente dal dante causa, non esercita l’opzione per il rinnovo di tali effetti. Questa disposizione, come evidenziato al punto successivo, varrà a partire dal quinto esercizio successivo a quello di entrata in vigore della norma in commento.


Operazioni straordinarie – viene introdotta infatti una disposizione antielusiva, laddove in caso di operazioni straordinarie effettuate nei successivi cinque esercizi dall’entrata in vigore dell’opzione, gli effetti “pendenti” in capo al soggetto dante causa (vedasi, rientro delle perdite pregresse della branch e/o rientro dei benefici su attività e passività trasferite alla branch) vengono automaticamente riassorbiti dall’avente causa, il quale subentra in­-toto nelle obbligazioni in capo al dante causa. Decorso questo periodo, l’esercizio della branch exemption, in caso di operazioni straodinarie, dovrà essere espressamente rinnovata dall’avente causa, pena il decadimento dell’opzione. In tal caso, il realizzo delle attività e passività della branch esente avverrà ai valori fiscali previsti dall’art. 166-bis del Tuir (“Trasferimento della residente nel territorio dello Stato”).


Branch exemption e Transfer Pricing - viene confermato che, per le operazioni intercorse tra la casa madre e la stabile organizzazione esente, si applicano le norme che disciplinan+o il Transfer Pricing nell’ambito dell’art. 110, comma 7 Tuir (tra i quali, saranno obbligatori i documenti di Masterfile e Documentazione Nazionale).


Branch exemption e CFC - le norme applicabili in materia di CFC saranno applicabili anche alle stabili organizzazioni per le quali si è optato per il regime in commento. Dunque, a partire dall’esercizio 2016, le stabili organizzazioni black list (identificate, secondo il disposto normativo di cui al comma 4 dell’art. 167 Tuir, in quelle per le quali il livello di tassazione nominale nel Paese di localizzazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, qualora non ricorrano le condizioni per una disapplicazione della norma sulla base delle esimenti di cui ai commi 5, 5-bis e 8-ter) saranno assoggettate a tassazione separata (non inferiore all’aliquota media applicabile in Italia, quindi 27,5% per il 2016 e 24% dal 2017 in poi). Infine, il possesso di una stabile organizzazione esente alla quale si applicano le disposizioni CFC va segnalato, nel caso in cui la casa madre non avesse ottenuto disapplicazione della norma previo interpello, anche nella dichiarazione dei redditi.


Tax credit per imposte assolte all’estero - nel caso in cui la casa madre residente distribuisca ai propri soci utili derivanti dalla stabile organizzazione esente, che concorrono a formare il reddito imponibile di questi secondo le norme di cui all’art. 47, comma 4, art. 59 e art. 89 comma 3 del Tuir, i soci potranno beneficiare del riconoscimento di un credito d’imposta estero per le imposte già versate dalla stabile organizzazione su tale quota di utili.


Obblighi dichiarativi - la casa madre dovrà procedere, annualmente, ad un ricalcolo virtuale del reddito esente (sulla base dei criteri indicati nell’art. 152 Tuir). Tale reddito, che, ribadiamo, è figurativo, sarà riportato in un apposito riquadro della dichiarazione dei redditi (a partire, stante l’esercizio dell’opzione nel periodo d’imposta 2016, dal Modello Unico 2017).


Contrasto al fenomeno di doppia esenzione di utili / perdite - laddove lo stato di localizzazione della stabile organizzazione non ravvisi l’esistenza sul suo territorio della branch, si renderà necessaria una disapplicazione ex tunc della branch exemption. In tale modo, infatti, si agevolerebbe un rientro del reddito esente nel perimetro di tassazione della residente.


Contrasto al fenomeno di doppia deduzione di utili / perdite - laddove il paese di localizzazione della stabile organizzazione riconosca l’effettiva presenza della branch, ma la casa madre abbia indebitamente inteso ricomprendere le perdite fiscali della branch ai fini del calcolo della propria base imponibile), ci sarebbe un’automatica inclusione ex tunc della stabile organizzazione nel regime di esenzione.


 


Elio Palmitessa - Tax Senior


Dott. Elio Palmitessa

Tax Senior


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