La cessione di calciatori da una società calcistica ad un’altra prima della scadenza del contratto è un’operazione economica rientrante nello schema della cessione del contratto ex articolo 1406 del Codice civile. In particolare, si tratta di un contratto che ha per oggetto la cessione del diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, che è un bene inquadrabile tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili ed è suscettibile, come tale, di produrre plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini Ires ed Irap. Questa la conclusione raggiunta dalla Cassazione nella sentenza n. 8724 pubblicata lo scorso 2 aprile e relativa ad un caso in cui ad essere coinvolto è stato un club di serie A (l’Inter, in particolare) a cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la mancata tassazione ai fini Irap di plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive di alcuni calciatori. 

La sentenza in commento riveste notevole interesse poiché si inserisce in un periodo storico di rinnovamento dell’ordinamento giuridico sportivo iniziato con l’entrata in vigore del Dlgs. n. 36/2021 e la contestuale abolizione del “vincolo sportivo” (che si configurava per le società di calcio quale diritto esclusivo all’utilizzo dell’atleta, alienabile a terzi, distinto e separato rispetto al rapporto di lavoro formalizzato con l’ingaggio) risultando, inoltre, perfettamente allineata con le raccomandazioni contabili ed il piano dei conti della Figc 2021 in cui i “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” vengono classificati quale “particolare tipologia di immobilizzazione immateriale”. 

La Suprema corte, sconfessando la tesi della difesa secondo cui con la cessione del contratto di un calciatore non si verifica lo “smobilizzo di un bene” ma solo lo scambio di un contratto di lavoro avrebbe affermato di come i calciatori costituiscano per le società di calcio veri e propri “asset strategici” e che oggetto della cessione è il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta che è senz’altro un bene da inquadrarsi tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili suscettibili, come tali, di produrre plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini Ires ed Irap.

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