Il D.L. 18/2020, al fine di fare fronte alla crisi che stanno vivendo le imprese italiane a causa della diffusione del virus COVID-19, ha previsto all’art. 56 delle misure di sostegno finanziario a favore di micro, piccole e medie imprese.

In particolare, le imprese aventi sede in Italia e che rispondano ai requisiti dimensionali fissati dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE, nonché i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, che alla data del 17 marzo 2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito, possono chiedere ai rispettivi istituti di credito l’applicazione delle seguenti misure: (a) continuazione, escludendo dunque la possibilità di revoca, delle linee di credito e dei finanziamenti accordati fino alla data del 30 settembre 2020; (b) rinvio al 30 settembre 2020 della restituzione dei prestiti non rateali con scadenza antecedente a tale data; (c) sospensione fino al 30 settembre 2020 dei pagamenti rateali di mutui, finanziamenti, leasing, dovuti anteriormente a tale data. La richiesta deve essere formulata per il tramite di una autocertificazione nella quale le imprese interessate dichiarano di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità conseguente alla diffusione del Coronavirus. A seguito dell’applicazione delle misure previste dall’art. 56, gli istituti di credito beneficeranno della garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI.

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