Con la pubblicazione della circolare 7/E del 27 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale nonché sulla determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box, in concomitanza con l’epidemia da COVID-19. Per gli operatori che intendono avviare tali procedure è possibile inviarne le relative istanze per via telematica, ricorrendo esclusivamente all’impiego di posta elettronica certificata.

Con la circolare 7/E, l’Agenzia delle Entrate riprende le novità introdotte dall’Art.67 del Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 (“Cura Italia”) che dispone la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini agli articoli 31-ter e 31-quater del DPR 600/1973 nonché dei ruling per il patent box di cui alla L. 190/2014. Nella circolare vengono forniti chiarimenti sugli effetti della sospensione derivante dall’articolo 67 e indicazioni operative sulla prosecuzione delle attività nel periodo di sospensione in esame.

Il Decreto sospende i termini previsti dalle disposizioni che disciplinano: gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale; le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento; la procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box).

Pertanto, per tali procedure in corso all’8 marzo 2020, i termini sono sospesi fino al 31 maggio e ricominceranno a decorrere dal 1 giugno.

Nel periodo della sospensione, le istanze di accordo preventivo potranno essere inviate per via telematica esclusivamente attraverso l’impiego di posta elettronica certificata. I termini per la notifica delle risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate previsti dalle relative disposizioni iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020.

Nel caso in cui un contribuente abbia l’esercizio a cavallo d’anno e la chiusura del periodo d’imposta ricadente nel periodo di sospensione in esame, si potrà ottenere il riconoscimento degli effetti dell’accordo unilaterale o bilaterale, di cui all’articolo 31-ter del DPR n. 600 del 1973, per detto periodo d’imposta in chiusura, anche se l’istanza sia stata presentata dopo la chiusura dell’esercizio ma nel rispetto del periodo di sospensione previsto dal medesimo articolo 67.

Con riferimento al patent box, analogamente agli accordi preventivi, è possibile presentare le relative istanze esclusivamente per via telematica ricorrendo all’utilizzo della posta elettronica certificata della Direzione centrale, regionale o provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Per le relative procedure di ruling, la circolare chiarisce come i termini della sospensione previsti dal Cura Italia trovino applicazione anche nel caso del termine di 120 giorni previsto per presentare o integrare la documentazione relativa all’istanza di avvio della procedura.

Infine, la Circolare chiarisce come, nonostante il periodo di emergenza, le attività di lavorazione delle istanze possono proseguire, senza rinunciare ai benefici della sospensione, a seguito del compimento di atti della procedura. Il contraddittorio sarà gestito a distanza, con specifiche indicazioni per tutelare la salute dei contribuenti e dei dipendenti e senza accedere alle sedi delle imprese.

Trattasi di misure, quelle contenute nel Decreto Cura Italia e riprese nella circolare 7/E, di carattere emergenziale che puntano dunque a raggiungere un contemperamento tra salute pubblica ed interessi economici, pubblici e privati, cercando di favorire il più possibile la ripresa del normale funzionamento delle procedure interessate una volta terminata la situazione di stallo generatasi con la diffusione dell’epidemia.

Dott. Matteo Coppola  
Transfer Pricing Manager – Milano