In data 25 Marzo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto alcune modifiche all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/03/2020, le quali entrano immediatamente in vigore.

Di fatto viene aggiornato l’elenco delle attività ammesse con ulteriori specificazioni per le seguenti categorie:

  • Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)
  • Attività dei call center
  • Attività e altri servizi di sostegno alle imprese

È appena il caso di sottolineare che alle imprese che non erano state sospese dal suddetto DPCM e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Si riporta al seguente link il testo completo del decreto.

Per tutti coloro che non ricordano il proprio codice principale di attività o che non abbiano facile accesso ad una propria visura camerale, il sito del Registro delle Imprese fornisce tale informazione semplicemente inserendo in input la denominazione dell’azienda e la provincia in cui essa ha sede. Verifica il tuo codice ATECO

Scarica l’elenco delle attività ammesse