Pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020) il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che mira ad inasprire le restrizioni già introdotte con i precedenti interventi legislativi e regolamentari prevedendo nuove misure, applicabili all'intero territorio nazionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da corona virus.

Prima di entrare nel merito delle nuove prescrizioni, è appena il caso di sottolineare come da più parti si siano sollevati dubbi sul metodo adottato, in questa come in altre circostanze in rapida successione, durante la gestione della crisi da Covid-19. Si dibatte infatti circa l’opportunità e persino sulla legittimità dell’uso, o addirittura dell’abuso, dello strumento DPCM, tanto quanto di quelli del DM (Decreto Ministeriale) e delle Ordinanze emanate dagli enti territoriali. In effetti trattasi di strumenti amministrativi non dotati di forza legislativa i quali dovrebbero essere confinati alla semplice attuazione di quanto prescritto con strumenti legislativi, anche di emanazione governativa, quali i decreti legge (DL), che la Carta Costituzionale prevede possano essere emanati in casi straordinari di necessità e di urgenza. Il DPCM è infatti una disciplina di rango secondario che non passa né il vaglio del Parlamento né quello del Capo dello Stato. Inoltre, esso potrebbe favorire ed alimentare, in assenza di disposizioni di fonti primarie quali la legge, diverse modalità di reazione allo stato di emergenza, con conseguente possibile disallineamento tra le diverse regioni italiane. Per di più, tale strumento, in quando atto individuale del Presidente del Consiglio, pone il problema delle modalità di realizzazione del necessario bilanciamento tra la tutela della salute e i diritti democratici. Invero la portata del testo del nuovo DPCM lascia anche a noi qualche dubbio in tal senso.

L’aspetto più saliente del decreto del Presidente Conte è la sospensione di tutte le attività produttive non essenziali a partire dal 23 marzo sino al prossimo 3 aprile. Fanno eccezione pertanto tutte le attività considerate strategiche o comunque rilevanti per la gestione della crisi. Dunque sono garantiti la filiera alimentare e tutti i servizi essenziali per il cittadino quali farmacie, banche, poste, utilities, i trasporti e la logistica. Naturalmente restano a pieno regime anche le produzioni che vanno ad alimentare i suddetti comparti. Così ad esempio è consentita la fabbricazione di articoli in materie plastiche in quanto funzionale al packaging alimentare e del farmaco, ma anche alla produzione degli stessi presidi di sicurezza di questi tempi vitali (mascherine, guanti, valvole, etc.). Sono poi "consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo", così come quelle "dell’industria dell’aerospazio e della difesa".

L’elenco completo delle attività ammesse è fornito nell’allegato 1 al DPCM. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a), dunque non espressamente ricomprese nel sopra citato elenco, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o di lavoro agile. Restano poi sempre consentite anche le attività che sono “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e)”. In tal caso occorrerà trasmettere, al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, una comunicazione nella quale siano nominate le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Varrà il silenzio-assenso, dunque, in assenza di pronuncia del Prefetto, l’attività potrà continuare ad essere regolarmente esercitata.

Una nota che riguarda direttamente il nostro Studio: le attività professionali non subiscono restrizioni specifiche. Ciò ci consente di supportare i nostri clienti per il disbrigo degli adempimenti burocratici e per la gestione della fiscalità così come risultanti dalle nuove disposizioni.