Oggetto della misura 

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (R&S), è stato introdotto dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 e modificato più volte negli anni. Ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese e di stimolare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo e Innovazione tecnologica, anche nell’ambito della transizione 4.0 e dell’economia circolare, nonché in Design ed Ideazione estetica

Nel presente articolo facciamo il punto sulla normativa attualmente in vigore alla luce degli ultimi provvedimenti governativi in generale partendo dal segnalare che:

  • il 19 settembre 2023 il MIMIT ha approvato la disciplina per richiedere una certificazione preventiva ai fini dell’applicabilità del credito d’imposta, ovvero ai fini della maggiorazione dell’aliquota del suddetto credito; 
  • con la legge di bilancio 2023 è stato prorogato al 30 giugno 2024, slittato poi al 31 luglio 2024, il termine entro cui è possibile, da parte delle imprese, aderire alla procedura c.d. di “riversamento spontaneo” attraverso la quale possono essere regolarizzati, senza irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi d’imposta a decorrere da quello successivo al periodo in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019 e utilizzato in modo indebito in compensazione al 22/10/2021;
  • viene prorogato di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione ed usati nel 2016 e 2017.
  • l’incentivo può raggiungere percentuali dal 5 al 20% del costo sostenuto. 

Soggetti beneficiari 

La misura è rivolta a tutte le imprese presenti sul territorio italiano, ivi incluse anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Non rappresentano un limite per il richiedente requisiti quali la natura giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione dell’impresa, il regime contabile e il sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Condizione necessaria per la fruizione del beneficio è il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. Sono escluse le:

  • imprese in stato di liquidazione volontaria e liquidazione coatta amministrativa;
  • imprese in fallimento
  • imprese in concordato preventivo senza continuità aziendale o soggette ad altra procedura concorsuale;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Le spese ammissibili 

Le spese che rientrano tra quelle ammissibili vengono contemplate le:

  • spese per il personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
  • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria e altre spese relative a beni materiali mobili e ai software utilizzati;
  • spese per contratti di ricerca;
  • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi (in licenza d’uso) di privative industriali;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti impiegati nei progetti di R&S ammissibili al credito. 

Come viene calcolato il credito 

Il calcolo deve essere effettuato deducendo eventuali altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili. Risulta importante rispettare i limiti stabiliti e che vi sia una chiara distinzione tra i diversi progetti e le relative spese ammissibili per le varie categorie di attività, al fine di poter applicare il credito a più attività qualificabili nello stesso periodo. 

Nello specifico: 

1. Attività di Ricerca in Campo Scientifico e Tecnologico, (l’art. 2 DM 26.05.2020 definisce le attività agevolabili sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE). 

→ Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2031, 10% della base di calcolo, limite massimo annuale di 5 milioni di euro. 

2. Attività di Innovazione Tecnologica, 4.0 e Green, (gli artt. 3 e 5 del DM 26.05.2020 definiscono le attività agevolabili sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE). Per attività legate all’innovazione tecnologica: 

→ Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, 5% della base di calcolo, limite massimo annuale di 2 milioni di euro. 

Per attività legate alla transizione ecologica o innovazione digitale 4.0: 

→ dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, varia tra il 10% e il 5%, con limiti massimi annuali di 4 milioni di euro. 

3. Attività di Design e Ideazione Estetica, (l’art. 4 del DM 26.05.2020 definisce le attività agevolabili). 

→ Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, 5% della base di calcolo, limite massimo annuale di 2 milioni di euro. 

Il credito d’imposta per attività in R&S può essere impiegato soltanto tramite compensazione in tre rate annuali di uguale ammontare. 

Cumulabilità 

Il credito in oggetto è cumulabile con tutte le altre agevolazioni che presentano in oggetto gli stessi costi a condizione che non porti al superamento di tali costi. 

Documenti necessari ai fini della domanda 

Per il riconoscimento del credito, è necessario assolvere ai seguenti obblighi documentali: 

1. Una certificazione della documentazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (in assenza da un revisore legale), che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Per le imprese non soggette a revisione legale, le spese per la certificazione possono essere incluse nel calcolo del credito d’imposta fino a un massimo di 5.000 euro. 

2. Una relazione tecnica asseverata che dettagli le attività ammissibili effettuate, i loro scopi, contenuti e risultati. Questa relazione deve essere redatta dal responsabile aziendale delle attività o dal responsabile del progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso di attività commissionate a terzi, la relazione deve essere fornita dal soggetto esterno che ha eseguito le attività. 

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico 

Al fine di consentire l’acquisizione delle informazioni necessarie per valutare efficacia, andamento e diffusione delle misure inerenti all’industria 4.0 (art. 1 co. 204 L. 160/2019), le imprese che si avvalgono di tali misure, dovranno trasmettere una comunicazione al MISE.