Il 24 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 16/E volta a fornire istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento con riferimento all’intervallo interquartile di libera concorrenza.

Con la circolare in parola, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative agli Uffici in merito all’interpretazione della nozione di “intervallo di libera concorrenza” come anche specificato nell’articolo 6 del Decreto del 14 maggio 2018 (il “Decreto”) in sede di applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del TUIR ovvero delle disposizioni contenute nei Trattati contro le Doppie Imposizioni stipulati dall’Italia e conformi a quanto previsto nell’articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE.

La normativa definisce conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato, qualora tali valori siano riferibili a un numero di operazioni realizzate tra due parti indipendenti (operazioni non controllate), ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all’operazione controllata. L’articolo 3 del Decreto stabilisce che un’operazione non controllata si considera comparabile a una operazione controllata qualora: 

(i) non sussistano differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull’indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato; oppure se, 

(ii) in presenza delle differenze di cui al punto (i), sia possibile effettuare rettifiche di comparabilità idonee ad eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.

Tali condizioni costituiscono l'elemento essenziale per il ricorso all'intervallo “full range” e prefigurano una situazione ottimale e non sempre di facile realizzazione nell’esperienza pratica. 

Considerando che, nonostante gli sforzi effettuati per rendere omogenee le transazioni, anche attraverso rettifiche finalizzate ad eliminare o ridurre le differenze di comparabilità, potrebbero permanere difetti di comparabilità che non possono essere identificati o quantificati e, quindi, rettificati, viene riconosciuta la possibilità di impiegare “strumenti statistici”.   La finalità di tali strumenti è quella di restringere l’intervallo dei valori rafforzandone l’affidabilità, soprattutto in presenza di un numero significativo di transazioni. 

Tanto nel caso in cui si decida di adottare l’intervallo pieno (cd. “full range”), quanto in quello in cui invece si renda necessario individuare un intervallo più ristretto basato su strumenti statistici, tutti i valori contenuti all’interno dell’intervallo devono essere considerati conformi al principio di libera concorrenza.

Nel caso in cui l’indicatore finanziario del contribuente dovesse ricadere all’interno del range di libera concorrenza (full o ristretto), non sarà necessario apportare alcuna rettifica. Viceversa, se l’indicatore finanziario dovesse ricadere al di fuori dell’intervallo, l’impresa dovrà fornire, al fine di evitare rettifiche, idonea documentazione atta a dimostrare la conformità dell’indicatore utilizzato al principio di libera concorrenza. Qualora l’impresa non dovesse fornire alcuna prova, ovvero se la prova fornita non risultasse soddisfacente, l’amministrazione finanziaria dovrà operare una rettifica individuando il punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo. In tali casi, l’Agenzia raccomanda agli Uffici di argomentare puntualmente le rettifiche che comportano l’individuazione del punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.

La Circolare in esame fornisce altresì istruzioni circa le modalità con le quali ricercare un eventuale punto di contatto tra la posizione del contribuente e quella dell’Amministrazione Finanziaria in presenza di intervalli di libera concorrenza non sovrapponibili, suggerendo di collocare l’indicatore finanziario individuato dall’impresa sul valore “minimo” o “massimo” dell’intervallo di libera concorrenza che per primo interseca quello individuato dall’Ufficio. 

Da sottolineare l’approfondimento dedicato all’approccio da tenere rispetto ai valori “estremi” costituiti da soggetti che realizzano utili particolarmente elevati o perdite. In questi casi, il criterio di selezione dovrebbe orientarsi alla valutazione delle cause e quindi ai fatti e alle circostanze che riguardano il soggetto esaminato senza riferirsi ai soli risultati finanziari. Pertanto, ad essere analizzate, oltre alla comparabilità funzionale intrinseca del soggetto, saranno anche le situazioni straordinarie che hanno inciso sui parametri considerati. Un paragrafo specifico delle istruzioni impartite agli Uffici viene dedicato al tema delle transazioni in perdita, le quali non andrebbero rigettate a priori, ma valutate, anche in questo caso, in base ai fatti e alle circostanze specifiche. Tali transazioni richiedono approfondimenti proprio perché, in termini generali, un’impresa indipendente non potrebbe continuare ad esercitare la propria attività in assenza di concrete aspettative di generare utili. L’esclusione delle stesse dovrà essere effettuata laddove le perdite non siano riconducibili alle condizioni normali di mercato oppure non riflettano un livello di rischio diverso da quello assunto dalla società esaminata. 

In conclusione, la Circolare 16/E, nella prospettiva dell’Agenzia, dovrebbe prefigurare uno scenario caratterizzato da una minore discrezionalità e dal rilascio di più ampie e profonde argomentazioni circa le rettifiche effettuate; 

Dal nostro punto di vista, operatori nell’ambito Transfer Pricing, si tratta di un documento utile per riflettere nuovamente circa l’impostazione che ogni contribuente ha adottato nella definizione degli intervalli di valore e nella scelta del proprio posizionamento, rivalutandola o meglio circostanziandola. 

A cura di Matteo Coppola e Kristian Bresciani