INTRODUZIONE 

La Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha introdotto una serie di misure agevolative al fine di incentivare le persone fisiche a trasferirsi e investire in Italia. Tra queste, rileva il così detto  “Regime opzionale per i neo domiciliati”, rivolto in particolare ai High Net Worth Individuals, ovvero i soggetti con elevato patrimonio. 

IL REGIME 

Il regime dei neo-domiciliati rappresenta una rilevante eccezione rispetto alle regole ordinarie di tassazione su base mondiale dei redditi delle persone fisiche. La normativa in parola, difatti, prevede la possibilità per i beneficiari di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva all’Irpef e relative addizionali pari a 100.000,00 Euro sui redditi prodotti all’estero. I redditi di fonte italiana restano, invece, assoggettati a tassazione progressiva ordinaria. 

Al fine di accedere al regime agevolativo, i contribuenti devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni: 

  • trasferire la residenza fiscale in Italia (ai sensi dell'art. 2 c. 2 del TUIR); 
  • non essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d'imposta nel corso degli ultimi dieci rispetto all'inizio del periodo di validità dell'opzione.

L’adesione al regime avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui il contribuente ha trasferito la residenza fiscale in Italia o a quello immediatamente successivo. Il contribuente ha facoltà di presentare istanza di interpello "probatorio” entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, al fine di verificare in via preliminaria la possibilità di beneficiare dell’agevolazione.

L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità. 

Il regime in esame può essere esteso, su richiesta, anche a uno o più familiari che siano in possesso dei requisiti. In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25.000,00 Euro per ciascuno dei familiari ai quali siano estesi gli effetti della stessa opzione. 

Si fa presente che l'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, le quali rimangono così soggette al regime ordinario di imposizione di cui all'art. 68 co. 3 del TUIR.

EFFETTI 

Accendendo al regime, i beneficiari, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione, non sono tenuti ad assolvere l’obbligo di monitoraggio fiscale delle attività finanziare e delle proprietà immobiliari detenute all’estero e a versare le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE eventualmente dovute. Inoltre, le imposte di successione/donazione non sono dovute sui beni situati all’estero.

A cura di Fiona Balla e Valeria Giuliani