Il 27 settembre 2021 è stato pubblicato sulla G.U. n. 134 il ddl n. 2353 del 23.09.2021, che prevede la “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Il ddl approvato introduce importanti novità al dichiarato scopo di velocizzare il processo penale. Il testo si compone di due soli articoli: l’art. 1, che contiene la delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e quindi fino ad ottobre 2022, i decreti legislativi necessari per assicurare l’efficienza del processo penale (i.e. progetti organizzativi delle Procure della Repubblica, revisione del regime sanzionatorio dei reati e introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale) e l’art. 2, che invece contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale immediatamente precettive ed efficaci (a partire dal 19 ottobre 2021).

La finalità della norma, individuata espressamente nell’art. 1 del ddl, è la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo penale da attuarsi nel rispetto delle garanzie difensive.

Tra le principali novità introdotte si annoverano:

  • La digitalizzazione del processo penale

Si istituzionalizzano le procedure sperimentate durante l’emerga COVID-19 prevedendo che i depositi, le comunicazioni e le notificazioni avvengano ordinariamente in modalità telematiche consentendo la modalità non telematica solo in via di eccezione (art. 1, comma 5 ddl).

  • Le notifiche all’imputato e il procedimento in assenza

Soltanto la prima notificazione e le citazioni a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione dovranno essere effettuate personalmente all’imputato; tutte le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia (art. 1 comma 6 ddl). In caso di assenza dell’imputato, se il giudice riterrà provata la sua presa di conoscenza del processo dovrà considerare la sua assenza come una scelta volontaria; in caso contrario dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere e dare corso alle ricerche dell’imputato (art. 1 comma 7 ddl).

  • Ad oggi invece il Giudice sospende il procedimento e dispone le ricerche che possono anche durare molti mesi.
  • I termini delle indagini preliminari e l’udienza preliminare

Vengono rimodulati i termini di durata delle indagini preliminari: 6 mesi per le contravvenzioni, 1 anno per i delitti e 1 anno e mezzo per i delitti di cui all’art. 407 comma 2 c.p.p., salva la possibilità di proroga per un tempo non superiore a sei mesi nel caso di complessità delle indagini (art. 1 comma 9 ddl).

Si prevedono novità anche in tema di udienza preliminare: il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

  • Ad oggi, invece, la sentenza di NLP può essere pronunciata se gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
  • La riforma dei riti alternativi

Nell’ottica di promuovere una minore durata dei processi penali, l’art. 1 comma 10 del ddl contiene la previsione di una serie di modifiche alla disciplina dei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato, immediato e procedimento per decreto) finalizzate ad estenderne l’applicabilità.

  • L’udienza predibattimentale

Come assoluta novità, l’art. 1 comma 12 del ddl, introduce nei procedimenti a citazione diretta un’udienza-filtro predibattimentale in camera di consiglio: come per l’udienza preliminare, si potrà procedere soltanto con una ragionevole previsione di condanna.

  • La prescrizione e l’improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione

L’art. 2 del ddl prevede l’arresto definitivo della prescrizione alla sentenza di primo grado e di pari passo introduce poi una nuova causa di improcedibilità “per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione” (2 anni per il giudizio di appello e 1 anno per il giudizio di cassazione) con possibilità di una proroga solo in presenza di gravi delitti. Questa norma si applica ai processi per reati commessi dall’1.1.2020 e prevede un regime intermedio sino al 31.12.2024.

  • Le impugnazioni

Con l’obiettivo di ridurre il più possibile il numero dei procedimenti, la riforma tocca anche la disciplina dell’appello, estendendo i casi di inappellabilità, e del ricorso per cassazione (art. 1, comma 13 ddl).

  • Sospensione del processo, giustizia riparativa e la tutela della vittima del reato

La riforma include infine anche l’estensione della messa alla prova e il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato che rispondono all’esigenza di conformarsi al diritto europeo (art. 1, comma 18 ddl).

A cura di
Avv. Antonio Isoldi – Avv. Daria Polidoro 

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