Un recente intervento giurisprudenziale fornisce un importante chiarimento sull’applicazione della penalty protection in materia di TP, con ricadute operative per contribuenti e gruppi multinazionali.
La pronuncia della Cgt di Milano (sentenza 3213/2025)
I giudici milanesi hanno stabilito che la penalty protection si applica anche in assenza della comunicazione in dichiarazione del possesso della documentazione di transfer pricing, purché la stessa sia tempestivamente consegnata ai verificatori. Un principio che valorizza l’essenza della normativa: premiare la trasparenza e la collaborazione del contribuente, più che gli aspetti formali.
Il caso concreto
La controversia riguardava i periodi d’imposta 2017–2019.
Pur confermando la ripresa a tassazione sui prezzi di trasferimento, i giudici hanno escluso l’applicazione delle sanzioni:
- la documentazione era stata predisposta secondo il Provvedimento 29 settembre 2010;
- era stata consegnata entro dieci giorni dalla richiesta, rispettando la disciplina allora vigente;
- ciò aveva consentito ai verificatori una piena ricostruzione della politica di TP.
In questo contesto, la mancata comunicazione in dichiarazione “non può costituire motivo per il disconoscimento del regime premiale”.
Perché è rilevante?
La decisione riconosce che:
- un contribuente collaborativo che consegna tempestivamente la documentazione si trova in una situazione ben diversa rispetto a chi non ha predisposto nulla;
- applicare le sanzioni piene può risultare sproporzionato, con possibile ricorso alle riduzioni dell’art. 7, comma 4, Dlgs 472/97;
- l’approccio della Cgt è coerente con i principi OCSE e con la giurisprudenza della Cassazione sulla prevalenza della sostanza sulla forma.
Un possibile cambio di prospettiva
La decisione potrebbe favorire un’interpretazione più aderente alla logica internazionale: documentazione corretta, completa e consegnata nei tempi come elementi centrali per accedere alla tutela, anche nel nuovo regime previsto dal Provvedimento del 23 novembre 2020.