La riforma dell’art. 3, comma 4-ter, del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni e le recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate n. 271/2025 e n. 109/2026 

Con il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, il legislatore è intervenuto sull’art. 3, comma 4-ter, del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (TUS), che prevede un’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie in presenza di specifici presupposti. 

La riforma, pur lasciando immutata la finalità della disciplina di favorire la continuità delle imprese familiari, ha razionalizzato il testo della disposizione e ha introdotto condizioni differenziate a seconda della fattispecie oggetto del trasferimento. 

Le recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 271/2025 e n. 109/2026 consentono di esaminare alcuni dei primi profili interpretativi emersi nell’applicazione della disciplina riformata, con particolare riferimento al trasferimento di partecipazioni in società holding e alla verifica del requisito del controllo in presenza di partecipazioni detenute in comunione. 

Le principali novità della riforma 

La nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, del TUS distingue i presupposti applicativi per tre fattispecie: 

  • per i trasferimenti di aziende e rami d’azienda è richiesta la prosecuzione dell’attività imprenditoriale per cinque anni; 
  • per i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali è richiesto il trasferimento di una partecipazione che consenta di acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché il mantenimento del controllo per almeno cinque anni; 
  • per i trasferimenti di partecipazioni in società di persone è richiesto il mantenimento della titolarità della partecipazione trasferita per cinque anni. 

La riforma ha inoltre esteso il beneficio ai trasferimenti di partecipazioni in società estere, purché residenti nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo o in Stati che garantiscano un adeguato scambio di informazioni. 

Il trasferimento di partecipazioni in holding 

Con la risposta a interpello n. 271/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul passaggio generazionale di partecipazioni detenute tramite una holding di famiglia. 

Il caso riguardava la donazione ai figli, in regime di comunione, della nuda proprietà del 95% delle quote della holding di famiglia. La disponente avrebbe mantenuto il diritto di usufrutto sulle quote trasferite, attribuendo tuttavia ai figli, mediante apposita convenzione, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della holding. 

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per l’esenzione, ritenendo che il trasferimento della nuda proprietà di una quota di maggioranza della holding, accompagnato dalla convenzione relativa ai diritti di voto, fosse sufficiente a integrare le condizioni richieste dall’art. 3, comma 4-ter, del TUS. 

La risposta assume particolare interesse se confrontata con il precedente orientamento espresso nella risposta a interpello n. 552/2021. Sotto la vigenza della precedente formulazione della norma, l’Amministrazione finanziaria aveva attribuito rilievo al requisito dell’esercizio dell’attività d’impresa, richiedendo, nelle strutture holding, una verifica sostanziale del controllo esercitato sulle società operative lungo la catena partecipativa. 

Il confronto tra le due pronunce sembra evidenziare un mutamento non soltanto del dato normativo, ma anche del paradigma interpretativo adottato dall’Amministrazione finanziaria. Nella nuova disciplina, l’analisi sembra limitare la verifica agli effetti che il trasferimento produce sull’assetto di controllo della partecipazione direttamente oggetto dell’atto, senza richiedere un’indagine della catena partecipativa sottostante. 

Se tale impostazione dovesse trovare conferma nelle future pronunce di prassi, il baricentro dell’agevolazione risulterebbe progressivamente spostato dalla continuità dell’attività d’impresa alla continuità del controllo familiare. 

Partecipazioni in comunione e requisito del controllo 

La risposta a interpello n. 109/2026 ha riguardato il trasferimento mortis causa di una partecipazione pari al 35% del capitale sociale di una società immobiliare, devoluta in comunione indivisa al coniuge e alle due figlie del socio defunto. 

L’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicazione dell’agevolazione, ritenendo che nel caso concreto non si fosse verificata alcuna acquisizione o integrazione del controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

In particolare, ai fini della verifica del requisito del controllo, le partecipazioni ricevute in comunione ereditaria dai coeredi non possono essere computate unitariamente con quelle detenute individualmente dagli stessi coeredi in titolarità esclusiva. 

Di conseguenza, il fatto che gli eredi arrivassero complessivamente a detenere il 100% della società, seppure in parte attraverso la comunione ereditaria, non è stato considerato sufficiente per acquisire o integrare il controllo di diritto. 

Assume rilievo, in questa prospettiva, l’assenza di un centro di imputazione giuridicamente unitario dei diritti di voto esercitabili in assemblea. 

L’attività svolta dalla società partecipata 

La risposta n. 109/2026 aveva inoltre posto il tema della rilevanza, ai fini dell’agevolazione, dell’attività esercitata dalla società partecipata, nel caso concreto descritta come società di mero godimento immobiliare. 

L’Agenzia delle Entrate, avendo già escluso la sussistenza del requisito del controllo, ha ritenuto assorbito tale secondo profilo e non si è pronunciata sul punto. 

La questione resta quindi di particolare interesse. La nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, distingue infatti le condizioni previste per il trasferimento di aziende da quelle applicabili ai trasferimenti di partecipazioni: la prosecuzione dell’attività imprenditoriale è richiesta per i trasferimenti di aziende, mentre per le partecipazioni in società di persone è richiesto il mantenimento della titolarità della quota per cinque anni, senza prescrivere una particolare attività della partecipata. 

Conclusioni 

La nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, del TUS ha contribuito a dissipare alcuni dei dubbi interpretativi emersi sotto la disciplina previgente, ma restano ancora aperti alcuni profili nell’applicazione della disposizione. 

Un’accurata pianificazione del passaggio generazionale, delle scelte intraprese e dei relativi effetti costituisce pertanto un importante strumento di valutazione. 

Solo una pianificazione integrata, che coniughi visione giuridica, fiscale e familiare, può garantire equilibrio e continuità. In questo senso, il successo della successione non risiede nell’atto in sé, ma nella strategia che lo accompagna nel tempo.