RSM Update | Bando Marchi collettivi 2023

 

Oggetto della misura 

Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con decreto direttoriale del 13.11.2023 sostiene la realizzazione di progetti di promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione, definendo le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di rendicontazione delle spese, l’erogazione delle agevolazioni e la platea dei soggetti beneficiari. 

Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono: 

  • associazioni rappresentative delle categorie produttive;
  • consorzi di tutela;
  • altri organismi di tipo associativo o cooperativo. 

Requisiti di ammissibilità 

I soggetti beneficiari al momento della presentazione delle domande devono: 

  • essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrati. Il possesso del titolo deve risultare da atto formale con indicazione della durata temporale dell’attività di uso o gestione del marchio stesso;
  • se vi è contitolarità del marchio, deve essere presente l’autorizzazione da parte di ciascun contitolare per la presentazione della richiesta di agevolazione. Al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti generali:
    • sede legale in Italia;
    • iscrizione nel registro delle persone giuridiche (per le associazioni riconosciute);
    • non avere in corso procedimenti amministrativi; o non avere assunto delibere di scioglimento;
    • non essere destinatari di divieti, decadenze e sospensioni ai sensi dell’art 67 normativa antimafia;
    • non essere sottoposti a procedure concorsuali; o iscrizione al Registro delle Imprese ed essere Attivi;
    • aver ottemperato ad obblighi di prevenzione dell’antiriciclaggio di cui D.lgs. 21.11.2007 n. 231. 

I requisiti devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda sino a quello di erogazione dell’agevolazione. 

Oggetto dell’agevolazione 

L’oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto di promozione all’estero di un marchio collettivo o di una certificazione già registrati. Il progetto deve prevedere la realizzazione di almeno DUE delle seguenti INIZIATIVE finalizzate alla promozione del marchio: 

A) FIERE E SALONI INTERNAZIONALI 

Si intendono ricomprese anche fiere e saloni internazionali svolti in modalità “virtuale” su piattaforme digitali; 

B) EVENTI COLLATERALI ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI 

Si intendono ricompresi anche eventi di intrattenimento/informazione come serate a tema, degustazioni, ecc. che si svolgano in location diverse dagli spazi fieristici ma in concomitanza dello svolgimento della fiera; 

C) INCONTRI BILATERALI CON ASSOCIAZIONI ESTERE 

Si intendono ricompresi anche incontri che abbiano luogo in Italia o all’estero, oppure su piattaforme digitali, non necessariamente legati a fiere e saloni; 

D) SEMINARI IN ITALIA CON OPERATORI ESTERI E ALL’ESTERO 

Si intendono ricompresi anche seminari di natura divulgativa aperti ad imprese e consumatori svolti anche su piattaforme digitali; 

E) AZIONI DI COMUNICAZIONE SUL MERCATO ESTERO, ANCHE ATTRAVERSO GDO E CANALI ON-LINE 

Si intendono ricomprese anche campagne pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita GDO esteri, ecc. 

F) CREAZIONE DI COMUNITÀ VIRTUALI A SUPPORTO DEL MARCHIO 

Durata del progetto 

Il progetto deve essere concluso entro 6 mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione. Fino a 30 giorni prima della scadenza del progetto, può essere richiesta in via eccezionale una proroga del termine di durata del progetto - non superiore a 2 mesi - con istanza motivata soggetta ad approvazione del soggetto gestore. 

Tipologie di spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 2 ottobre 2023. Nel caso di spese sostenute prima della presentazione della domanda di agevolazione, e comunque in data non antecedente il 2 ottobre 2023, il termine di durata del progetto di promozione del marchio decorre dalla data di fatturazione della prima spesa sostenuta. Le spese ammissibili sono in relazione alle INIZIATIVE sopra citate. 

Entità della agevolazione

L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.

  • L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000.00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti.
  • È possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato. Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000.00 euro.
  • L’importo delle agevolazioni per tipologia di INIZIATIVA potrà variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
  • Non sarà possibile rendicontare INIZIATIVE diverse da quelle per le quali è stata concessa l’agevolazione.
  • L’importo dell’agevolazione, calcolato in via provvisoria al momento della concessione, sarà rideterminato a conclusione del progetto, prima dell’erogazione, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L’ammontare dell’agevolazione, così definitivamente determinato, non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
  • In ogni caso, l’agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione della stessa. 

Le risorse disponibili in favore dei soggetti beneficiari per l’attuazione del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 2.365.389.00. Qualora le agevolazioni configurino aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del TFUE, esse verranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013). 

Presentazione delle domande 

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 27.12.2023 entro e non oltre le ore 18:00 del 23.01.2024. Le domande devono essere trasmesse a pena di inammissibilità dall’indirizzo PEC del soggetto richiedente all’indirizzo PEC: [email protected], indicando nell’oggetto “AGEVOLAZIONI PER MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE”. 

La domanda di agevolazione e il progetto di promozione del marchio devono essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente. La data di presentazione risulta la data di ricezione mezzo PEC della domanda di agevolazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda. 

La domanda e Il progetto di promozione del marchio devono avere:

  • gli obiettivi finali e i risultati che si intendono perseguire con la promozione del marchio collettivo;
  • le INIZIATIVE che si intendono realizzare con puntuale descrizione dei servizi da acquisire;
  • il dettaglio delle spese previste;
  • gli indicatori di risultato attesi. 

Soggetto gestore 

Unionecamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione e l’istruttoria delle domande, nonché l’erogazione delle agevolazioni. 

Erogazione delle agevolazioni 

L’erogazione avviene a seguito della positiva verifica delle spese sostenute e del raggiungimento degli obiettivi del progetto. L’erogazione avviene direttamente dal soggetto gestore, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute. Il soggetto beneficiario può chiedere un’anticipazione entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione, una prima quota nella misura massima del 50% dell’ammontare dell’agevolazione concessa. 

Revoca dell’agevolazione 

La revoca avviene qualora l’agevolazione sia stata concessa sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive mendaci; in caso di mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto o difformità dello stesso considerate anche le eventuali modifiche approvate e la sua realizzazione. Nel caso di avvenuta erogazione i soggetti beneficiari devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione della rinuncia. 

Per qualsiasi informazione o approfondimento non esiti a contattare il Suo professionista RSM di riferimento