Su Il Sole 24 Ore, Davide Greco commenta la recente sentenza n. 601 del 21 luglio 2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara in materia di fiscalità internazionale e tassazione dei compensi percepiti da società estere di procuratori sportivi prive di stabile organizzazione in Italia.
La pronuncia ha riconosciuto il diritto al rimborso della ritenuta del 30% applicata sui compensi percepiti da una società tunisina per l’attività di intermediazione nella cessione di due calciatori militanti in Italia, escludendo l’assoggettamento a ritenuta dei relativi redditi d’impresa in assenza di una stabile organizzazione nel nostro Paese. L’occasione è stata utile per approfondire la qualificazione fiscale dell’attività di intermediazione sportiva, distinguendo tra mediazione e prestazione d’opera intellettuale, nonché per esaminare il rapporto tra la natura dei compensi percepiti e l’applicabilità delle ritenute previste dal Dpr 600/1973.
Una pronuncia di interesse in materia di fiscalità internazionale, che offre spunti di riflessione sul trattamento fiscale dei compensi transnazionali e sulla corretta individuazione delle disposizioni applicabili alle società non residenti.
