Con effetto dal 1/1/2021 il Regno unito è uscito dalla UE con la conseguenza che è divenuto “paese terzo” ai fini IVA - dogane - accise.

La Brexit comporta effetti sia per quanto riguarda le operazioni tra soggetti passivi IVA (B2B), che per quelle effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche (B2G) o di privati consumatori(B2C).

Inoltre, l'Accordo di recesso prevede un trattamento particolare per l’Irlanda del Nord.

  • Operazioni B2B (Business to Business)

Dal 1/1/2021 le cessioni e gli acquisti di beni B2B tra Italia e Regno Unito non possono più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma hanno natura rispettivamente di cessioni all'esportazione (per i beni spediti dall'Italia al Regno Unito) e di beni in importazione (all'atto dell'introduzione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito). È dunque ora necessario espletare le formalità doganali.

Inoltre, non è più possibile beneficiare delle semplificazioni previste dalla Direttiva UE per le operazioni triangolari comunitarie, con l’effetto che eventuali cessioni di beni effettuate da un operatore italiano ad un operatore del Regno Unito di merce destinata ad un terzo operatore stabilito in altro stato membro della UE saranno da quest’anno considerate operazioni “non imponibili” solo a condizione che l’operatore del Regno Unito si sia preventivamente identificato ai fini IVA (o abbia nominato un rappresentante fiscale ai fini IVA se l’identificazione diretta non è consentita) in uno stato membro della UE.

Infine, il trasferimento di beni mobili dal/al Regno Unito in/da altro Stato membro per poter effettuare lavorazioni o perizie, o per consentire la fornitura di un servizio (ad es. noleggio di macchinari) non è ora più agevolato secondo le disposizioni del D.L. 331/93 con la necessità di dover ricorrere a istituti doganali quali il perfezionamento attivo e passivo, l'ammissione temporanea, ecc.

  • Operazioni B2G (Business to Government)

Le cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo IVA italiano nei confronti di una Pubblica Amministrazione del Regno Unito, che comportano il trasferimento di beni dall’Italia al Regno Unito, dal 1/1/2021 si qualificano come una cessione all’esportazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) oppure lett. b) del D.P.R. 633/72 rendendosi applicabile il medesimo trattamento IVA previsto per le operazioni B2B sopra esposte. Tuttavia, qualora la cessione da parte del soggetto passivo IVA italiano avvenga in attuazione di finalità umanitarie e la controparte sia una amministrazione pubblica o un soggetto della cooperazione allo sviluppo iscritto nell’elenco di cui all’art. 26, co.3, della L.125/2014 che si occupa del trasporto e di esportare i beni nel Regno Unito entro 180 giorni dalla messa a disposizione degli stessi sul territorio nazionale, l’operazione è da considerarsi come non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 co.1 lett. b-bis) del DPR 633/72.

  • Operazioni B2C (Business to Consumer)

Se fino al 31/12/2020 le vendite a distanza da società del Regno Unito verso consumatori privati italiani erano soggette ad IVA nel Regno Unito solo se non superavano determinate soglie di fatturato, oltre le quali vi era l’obbligo di registrarsi e ad applicare l’IVA in Italia; dal 1/1/2021 le medesime vendite a distanza sono soggette ad IVA italiana all'atto dell'importazione da parte del consumatore finale, salvo che preventivamente l’operatore residente nel Regno Unito non si sia identificato ai fini IVA in Italia o abbia nominato un rappresentante fiscale per gestire l’operazione di importazione e l’applicazione dell’IVA.

  • Prestazioni di servizi

La rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi è accertata in base alle norme degli artt. 7 e ss. del DPR 633/72 che prevedono in alcuni casi un trattamento IVA particolare quando la controparte è stabilita in un paese extra-UE.

  • Possibilità di rimborso di IVA pagata in Italia

Fino al 31/12/2020 un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito privo di stabile organizzazione in Italia aveva tre modalità alternative per recuperare l’IVA italiana assolta sugli acquisti:

  • presentare istanza di rimborso IVA, mediante portale, nel proprio Stato membro di stabilimento secondo le previsioni della direttiva 2008/9/Ce (la procedura è stata implementata nel nostro ordinamento, quale Stato membro di rimborso, dall’art. 38-bis2 del DPR 633/72);
  • registrarsi ai fini IVA in Italia, come soggetto non residente, mediante identificazione diretta ex art. 35-ter del DPR 633/72;
  • registrarsi ai fini IVA in Italia, come soggetto non residente, mediante la nomina di un rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3 del DPR 633/72.

Nel mese di dicembre 2020 è stato sottoscritto un "Accordo di principio" tra Regno Unito e Unione Europea, ma tale accordo non entra nel merito delle questioni di cui trattasi. In assenza di un c.d. "periodo di grazia" risulta consigliabile, per quanto concerne obblighi e diritti ai fini IVA, rifarsi alle norme previste per gli scambi con Paesi terzi nell’attesa che vengano forniti precisi chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Chiarimenti che, ad esempio, sono recentemente pervenuti con riferimento all’istituto dell’identificazione diretta di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72 (Risoluzione nr. 7/E del 1° febbraio 2021). Con il citato documento, infatti, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che:

“L'articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (di seguito il "decreto IVA"), rubricato "identificazione ai fini IVA ed obblighi contabili del soggetto non residente" disciplina l'identificazione diretta nel territorio dello Stato da parte dei soggetti non residenti che effettuano in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad imposta.

In particolare, il comma 5 del citato articolo 35-ter prevede che "possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992",

ha chiarito che l’Accordo del 24 dicembre 2020 contiene un “Protocollo” sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte che “può considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE”. Tale circostanza consente ai soggetti passivi del Regno Unito di continuare ad applicare le disposizioni contenute nell'articolo 35-ter, comma 5, del decreto IVA.

Con la citata Risoluzione viene inoltre precisato che gli operatori del Regno Unito, che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.

Sul tema del rimborso IVA italiana sembrerebbe quindi ad oggi precluso il rimborso mediante “portale”, posto che le disposizioni ai sensi dell’art. 38-bis2 del DPR 633/72 sono applicabili solo ai soggetti stabiliti nella Ue. Parimenti non dovrebbe potersi applicare la procedura di rimborso “diretto” di cui al successivo art. 38-ter, riservata solo a condizione di reciprocità agli operatori economici di Paesi terzi.

In assenza di posizioni ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, sembrerebbe dunque che, allo stato attuale, i soggetti passivi residenti nel Regno Unito possano richiedere il rimborso dell’IVA italiana esclusivamente mediante presentazione della dichiarazione IVA, previa identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale in Italia.

  • Obblighi identificativi, documentali e comunicativi

La Brexit produce effetti anche in relazione agli obblighi identificativi, documentali e comunicativi:

  • non è più necessaria l'iscrizione al VIES per le operazioni con controparti del Regno Unito, mentre per espletare le formalità doganali è necessario acquisire il codice EORI;
  • per le prestazioni di servizi generiche, la prova dello status di soggetto passivo del committente stabilito nel Regno Unito deve ora essere fornita con mezzi diversi dalla verifica nel database VIES;
  • la prova dell'invio dei beni nel Regno Unito, per l'applicazione del regime di non imponibilità, è data dalla documentazione doganale;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi B2B non dovranno essere più riportate negli elenchi riepilogativi INTRASTAT.
  • Operazioni transfrontaliere incompiute al termine del periodo transitorio

L'Accordo di recesso prevede alcune norme volte a regolare le operazioni transfrontaliere che, per motivi fattuali restano incompiute al termine del periodo transitorio, quali, ad esempio, le operazioni che hanno ad oggetto beni spediti nel 2020 i quali giungono a destinazione nel 2021.

Per le cessioni di beni, l'art. 51, par. 1 dell'Accordo di recesso, statuisce un principio generale in base al quale le operazioni aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto:

  • ha inizio in vigenza del periodo transitorio e
  • ha fine quando il periodo transitorio è terminato

mantengono la natura di operazioni intra-Ue.

Pertanto, le stesse si qualificheranno comunque:

  • come cessioni intra-UE e non come cessioni all'esportazione, nel paese da cui partono;
  • come acquisti intra-UE e non come importazioni, nel paese nel quale arrivano.

Conseguentemente le operazioni rilevano ai fini della compilazione, nel 2021, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Tuttavia, sarà comunque richiesto l'appuramento presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni, al fine di dimostrare la natura dell'operazione mediante documentazione che attesti l'inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.

Inoltre, l'art. 51, paragrafo 3 dell'Accordo di recesso fa salva la possibilità:

  • per i soggetti passivi IVA stabiliti in uno Stato membro della UE che hanno effettuato acquisti nel Regno Unito nel corso del 2020;
  • per i soggetti passivi IVA stabiliti nel Regno Unito che hanno effettuato acquisti in uno Stato membro della Ue nel corso del 2020.

di presentare l'istanza di rimborso di cui alla direttiva 2008/9/CE, sussistendone le condizioni, mediante portale elettronico entro il 31.3.2021.

Le previsioni della citata direttiva continueranno ad applicarsi per cinque anni dopo il termine del periodo transitorio sia alle istanze presentate nel 2021 in relazione al 2020, sia alle istanze di rimborso già presentate al termine del 2020.

  • Irlanda del Nord

L'Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all'Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale regione:

  • resta soggetta alla normativa Ue per le cessioni di beni;
  • è considerata Paese terzo per le prestazioni di servizi.

A tal proposito, la direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020 modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord.

In termini operativi, per garantire il buon funzionamento del sistema IVA, la direttiva in parola prevede che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni o acquisti intracomunitari di beni siano identificati con il codice «XI», diverso da quello del Regno Unito (che inizia invece con "GB").

a cura di

dott.sa Silvia Cirillo, dott. Gianluca Di Fresco