Pronunciandosi sull’interpello n°60/2018, sottoposto da un contribuente in merito alla rilevanza ai fini IVA del contributo erogato dalla società controllante per la copertura di perdite operative della controllata, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento utile per il trattamento delle diverse casistiche di TP adjustments. Differenze nei presupposti applicativi, e mancanza di alcuni dei requisiti alla base dell’applicazione del tributo, hanno portato l’Ente a qualificare la casistica dei contributi erogati a copertura delle perdite operative come operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Con la risposta al quesito sollevato con l’interpello n°60/2018, l’Agenzia chiarisce come nel caso in cui gli aggiustamenti di transfer pricing siano previsti a titolo di contributo per la copertura di perdite operative e per l’allineamento della marginalità con il criterio di libera concorrenza, gli stessi non rilevino ai fini dell’IVA.

La casistica affrontata nell’interpello, è quella dell’operatore Beta, che in qualità di Principal, sostiene tutti i rischi connessi alla produzione e alla commercializzazione dei beni, la cui realizzazione viene affidata alla consociata Alfa (l’interpellante). A tal fine, Beta ha stipulato un contratto con l’interpellante, operante come contract assembler, il quale si impegna a mettere a disposizione le attrezzature di sua proprietà alla consociata connazionale Gamma operante in qualità di contract manufacturer. Tra le responsabilità contrattuali di Alfa figurano anche quelle di coordinamento dei fattori produttivi e distributivi, nonché la gestione della logistica e del controllo qualità, per conto di Beta. I prodotti acquistati da Gamma vengono successivamente rivenduti da Alfa a Beta ai fini della distribuzione nei mercati di quest’ultima. Entrambe le cessioni all’interno del Gruppo avvengono a prezzi in linea con la TP policy adottata e in coerenza col principio di libera concorrenza. Tuttavia, come previsto dalla TP policy, nel caso in cui le cessioni di Alfa, seppur avvenute coerentemente con detta policy, dovessero rivelare una marginalità a consuntivo della Società che non ricada all’interno dell’intervallo interquartile di riferimento, viene prevista l’erogazione di un contributo volto ad allineare tale marginalità con le evidenze di libera concorrenza. In tal senso, l’interpellante chiede se tale contributo rilevi ai fini IVA.

Nella sua risposta, l’Agenzia argomenta come, nel caso in esame, mancando uno dei requisiti principali per l’applicazione dell’IVA, l’identificazione di un rapporto sinallagmatico tra il contributo e le cessioni di beni avvenute nei confronti di Beta, non sussistano gli elementi necessari affinché tali operazioni siano rilevanti ai fini del tributo.

La risposta dell’Agenzia conferma quanto riportato in precedenza dalla Commissione UE nel working paper n°923 del febbraio 2017, nel quale veniva riconosciuta la rilevanza dei TP adjustments ai fini IVA nei casi in cui la rettifica possa considerarsi avvenuta a titolo di corrispettivo versato a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi ben identificabile e già avvenuta. Diversamente, nel caso in esame, la rettifica si configura come mero contributo in conto esercizio e pertanto venendo a mancare la predetta relazione sinallagmatica tra la prestazione (il contributo) e la cessione di beni, viene meno quel valore soggettivo, da intendersi quale prezzo effettivamente pagato per un dato bene o servizio, che costituisce il perno fondante dell’istituto dell’imposta sul valore aggiunto.

Dott. Matteo Coppola
Transfer Pricing Manager - Milano

 

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