Oggetto della misura

Il Ministero del Turismo, con l’avviso del 23 dicembre 2021, ha inteso chiarire alcuni aspetti del sistema degli incentivi per le imprese operanti nel settore turistico (ex art. 1 co 1-17 d. l. 152/2021), specificando le spese ammissibili al beneficio e i tempi tecnici per accedere ai benefici.

Soggetti beneficiari

L’accesso alla misura è riservato a tutte le imprese del settore alberghiero e in particolare:

  • le imprese alberghiere;
  • le imprese che esercitano attività agrituristica (come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96, e dalle pertinenti norme regionali);
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

A condizione che:

  • gestiscano, in virtù di un contratto iscritto, un’attività ricettiva o di servizio turistico o aree di proprietà di terzi, ovvero
  • siano proprietarie degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitate le attività di cui sopra.

Spese agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta e al contributo a fondo perduto le spese sostenute per:

  • Interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture (indicati dall’art. 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020).
  • Interventi di riqualificazione antisismica (di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR). Definiti come qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere o acquisto di beni destinati a migliorare il comportamento antisismico;
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (come definite dall’art. 1, comma 2 del D.P.R. 503/1996); tra le quali rientrano le spese per la sostituzione di finiture, interventi di natura edilizia più rilevante (scale ed ascensori), realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili. Sono inoltre comprese le spese per la sostituzione di serramenti interni e quelle per sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione
  • Interventi edilizi, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica, riqualificazione antisismica ed eliminazione delle barriere architettoniche. Dunque demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti ovvero modifica dei prospetti. Sono ulteriormente ammesse le spese per la realizzazione di balconi e logge, servizi igienici, sostituzione di serramenti esterni ed interni ed altri interventi edilizi specificati dal Ministero del Turismo
  • Realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature per lo svolgimento delle attività termali (limitatamente alle imprese operanti nel settore degli stabilimenti termali).
  • Interventi di digitalizzazione (limitatamente alle spese previste dall'art. 9 co. 2 del DL 83/2014).
  • Acquisto di mobili e componenti d’arredo che siano beni mobili, durevoli ed ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa (funzionali alla realizzazione di almeno uno dei precedenti interventi con esclusione di quelli relativi alla digitalizzazione e a condizione che l’impresa beneficiaria porti a completamento l’ammortamento degli stessi).
  • Spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra (esclusi gli acquisti di mobili e componenti d’arredo), comprensive delle relazioni, asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione, rilasciata alternativamente dal Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Legale o di un professionista.

Ambito temporale

Il credito d’imposta spetta per le spese effettivamente sostenute (sulla base dell’art. 109 del TUIR) per i suddetti interventi realizzati a decorrere dal 7.11.2021 e fino al 31.12.2024.

Entità del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'80% delle spese ammissibili sostenute per i suddetti interventi.

Può essere riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per i suddetti interventi, per un importo massimo pari a 40.000 euro, che può essere aumentato anche cumulativamente:

  • fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica;
  • fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile e giovanile;
  • fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni del meridione

Entrambi gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e limiti previsti dal regolamento UE sugli Aiuti di Stato de minimis e dal Temporary Framework.

Tempi tecnici

Il credito d’imposta ed il contributo a fondo perduto sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’apertura della piattaforma (che dovrebbe avvenire il 21 febbraio). Una volta approvata la domanda, si hanno 6 mesi per iniziare i lavori, che devono essere conclusi entro 24 mesi, prorogabili per un massimo di 6 (e comunque non oltre il 31 dicembre 2024).

Il contributo a fondo perduto è erogato secondo l’ordine cronologico di comunicazione della fine di lavori.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel Modello F24;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati;
  • entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
  • senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Il credito d’imposta può essere ceduto o trasferito e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Entrambi gli incentivi non sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi sostenuti per i medesimi interventi.

Adempimenti

Entro 30 giorni dall’apertura della piattaforma online, occorre presentare apposita domanda in cui si dichiara:

  • il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi;
  • gli incentivi richiesti;
  • il costo degli interventi e delle spese ammissibili;
  • date di inizio e conclusione degli interventi;
  • l’eventuale indicazione delle spese per le quali intende avvalersi del finanziamento agevolato (spese non coperte dagli incentivi di cui sopra);
  • l’eventuale richiesta di anticipazione di parte del contributo a fondo perduto;

Unitamente alla domanda è necessario allegare la documentazione amministrativa e tecnica degli interventi.

Ulteriori requisiti

Non sono ammesse agli incentivi le imprese soggette a procedura concorsuale o in liquidazione o che non siano:

  • in regola con il DURC;
  • in regola con la normativa antimafia;
  • in situazione di regolarità fiscale.

 

Per qualsiasi informazione o approfondimento non esiti a contattare il Suo professionista RSM di riferimento