Alcuni provvedimenti legislativi hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas di seguito riepilogate:

ENERGIA ELETTRICA

IMPRESE ENERGIVORE

Vengono qualificate energivore (a forte consumo di energia elettrica ex D.M. 21 dicembre 2017) le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  • Operano in uno dei settori dell’Allegato 3 delle Linee guida CE 200/01 del 2014;
  • Operano in uno dei settori dell’Allegato 5 delle Linee guida CE 200/01 e hanno un indice di intensità elettrica positivo superiore al 20%;
  • Non rientrano nei primi due punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del DL n. 83/2012 Livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema.

A favore delle imprese energivore sono state introdotte le seguenti agevolazioni:

  • Credito d’imposta pari al 20% per il 1° trimestre 2022 (ai sensi dell’art. 15 D.L. 4/2022) sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel primo trimestre 2022 a favore delle imprese, i cui costi per kWh calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2021 hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019. 
  • Credito d’imposta pari al 25% per il 2° trimestre 2022 (ai sensi dell’art. 4 D.L. 17/2022 e art. 5 D.L. 21/2022) sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese, i cui costi per kWh calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019. La stessa percentuale di bonus è prevista per i costi relativi all’energia elettrica prodotta e auto-consumata nel secondo trimestre del 2022. In tal caso, l’incremento del costo dell’energia elettrica va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica

IMPRESE NON ENERGIVORE

Per le imprese non qualificabili come energivore ma dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è stata riconosciuta la seguente agevolazione:

  • Credito d’imposta pari al 12% per il 2° trimestre 2022 (ai sensi dell’art. 3 D.L. 21/2022) sule spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese, i cui costi per kWh calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019.

GAS

IMPRESE GASIVORE

Vengono qualificate gasivore (imprese a forte consumo di gas naturale), ai fini delle presenti agevolazioni, le imprese operanti in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021, che hanno un consumo medio di gas naturale (non per usi termolettrici), calcolato per il periodo di riferimento, non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (i.e. 1 GWh/anno).

A favore delle imprese gasivore è stata introdotta la seguente agevolazione:

  • Credito d’imposta pari al 20% per il 2° trimestre 2022 (ai sensi dell’art. 5 D.L. 17/2022 e art. 5 D.L. 21/2022) sulle spese sostenute per la componente gas naturale (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese che abbiano subìto un incremento significativo, superiore a 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.

IMPRESE NON GASIVORE

Per le imprese non qualificabili come gasivore è stata riconosciuta la seguente agevolazione:

  • Credito d’imposta pari al 20% per il 2° trimestre 2022 (ai sensi dell’art. 4 D.L. 21/2022) sulle spese sostenute per la componente gas naturale nel secondo trimestre 2022 (non per usi termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Le caratteristiche di utilizzo dei crediti d’imposta sono le seguenti:

  • Utilizzo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997 entro il 31 dicembre 2022;
  • Facoltà di cessione per intero del credito ai sensi degli articoli 3, 4 e 9, D.L. 21/2022;
  • Disapplicazione dei limiti generali di compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • Non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
  • Cumulabilità con agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare il costo sostenuto;
  • Possibilità di utilizzo in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento (FAQ Agenzia delle Entrate 11 aprile 2022).

CODICI TRIBUTO

Le Risoluzioni n.13/E del 21/03/2022 e n.18/E del 14/04/2022 hanno istituito i seguenti codici tributo:

  • “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”
  • “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
  • “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.
  • “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
  • “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

 

A cura di Giusi Di Marco e Ercole Fano

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