Le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni che hanno percepito, a partire dal 1° gennaio 2025, contributi pubblici di entità significativa possono essere soggetti ai nuovi obblighi introdotti dal DPCM n. 84/2026.
Un contributo è considerato "di entità significativa" quando ricorrono cumulativamente:
- requisito qualitativo: il contributo deve essere destinato alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico;
- requisito quantitativo: il contributo deve essere di importo superiore a un milione di euro annui ovvero, qualora inferiore a tale soglia, rappresentare almeno il 50% delle entrate o del valore della produzione del beneficiario. Ai fini del calcolo rilevano anche i contributi percepiti in forma disgiunta.
Sono esclusi dalla disciplina: i contributi destinati a una generalità di soggetti, quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, i crediti d'imposta e i contributi erogati a ETS, ONLUS, enti ecclesiastici e società quotate o loro controllate.
LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I BENEFICIARI
- Obbligo di sottoporsi a specifiche verifiche da parte degli organi di controllo sull’utilizzo dei contributi ricevuti. In particolare, i collegi sindacali e gli organi di revisione sono tenuti a verificare che il contributo sia stato utilizzato nel rispetto delle finalità per le quali è stato concesso e a trasmettere annualmente una relazione al MEF contenente le risultanze delle verifiche effettuate (entro il 30 aprile dell'anno successivo).
- Obbligo di nomina dell’organo di controllo. Ove non già esistente, il soggetto beneficiario è tenuto a nominare un organo di controllo, anche monocratico. La nomina può risultare particolarmente onerosa per realtà di dimensioni contenute, potendo persino indurre il beneficiario a rinunciare al contributo stesso.
- Assoggettamento alle misure di contenimento della spesa. I soggetti interessati non possono sostenere spese per l'acquisto di beni e servizi per importi superiori al valore medio registrato per le medesime finalità negli esercizi 2021, 2022 e 2023.
I PRINCIPALI RISCHI
I soggetti erogatori comunicano annualmente al MEF e alla Presidenza del Consiglio i beneficiari dei contributi di entità significativa, rendendo elevata la tracciabilità dei soggetti interessati.
I principali profili di rischio possono essere così sintetizzati.
Per i soggetti beneficiari
- possibile pregiudizio nell’accesso a future erogazioni pubbliche in caso di inadempimento.
Per gli organi di controllo
- ampliamento delle attività di verifica richieste;
- incremento dei profili di responsabilità civile;
- maggiore esposizione a possibili profili di responsabilità erariale.
QUESTIONI APPLICATIVE ANCORA APERTE
Pur avendo colmato molte delle incertezze lasciate dalla Legge di Bilancio 2025, il DPCM non risolve tutti i dubbi interpretativi e operativi.
Un primo profilo riguarda l'estensione delle verifiche richieste. La disciplina non chiarisce infatti se debbano essere svolti controlli meramente documentali, verifiche sostanziali, attività a campione o procedure assimilabili a vere e proprie certificazioni.
Ulteriori dubbi emergono con riferimento alla relazione da trasmettere al MEF. La normativa non prevede un modello standard che individui le informazioni essenziali della relazione.
Infine, non è chiaro quando debba avvenire la nomina dell'organo di controllo (se entro 30 giorni dall’erogazione del contributo o se in occasione dell'approvazione del bilancio).
Rimangono inoltre aperti numerosi profili interpretativi, inclusi quelli relativi ai contributi percepiti nel 2025, per i quali la scadenza del 30 aprile 2026 per l'invio della relazione al MEF è maturata prima dell'entrata in vigore del DPCM (4 giugno 2026).
Particolare rilievo assumerà quindi il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto entro l'inizio di settembre 2026, chiamato a definire criteri uniformi di verifica, modalità di trasmissione della relazione e ulteriori disposizioni applicative e operative del DPCM n. 84/2026.
Le società e gli enti interessati dovrebbero pertanto valutare sin d’ora l’impatto della nuova disciplina sui propri assetti organizzativi e di controllo, al fine di gestire tempestivamente i nuovi adempimenti introdotti dal legislatore.