Le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni che hanno percepito, a partire dal 1° gennaio 2025, contributi pubblici di entità significativa possono essere soggetti ai nuovi obblighi introdotti dal DPCM n. 84/2026. 

Un contributo è considerato "di entità significativa" quando ricorrono cumulativamente: 

  • requisito qualitativo: il contributo deve essere destinato alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico;
  • requisito quantitativo: il contributo deve essere di importo superiore a un milione di euro annui ovvero, qualora inferiore a tale soglia, rappresentare almeno il 50% delle entrate o del valore della produzione del beneficiario. Ai fini del calcolo rilevano anche i contributi percepiti in forma disgiunta. 

Sono esclusi dalla disciplina: i contributi destinati a una generalità di soggetti, quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, i crediti d'imposta e i contributi erogati a ETS, ONLUS, enti ecclesiastici e società quotate o loro controllate. 

LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I BENEFICIARI 

  1. Obbligo di sottoporsi a specifiche verifiche da parte degli organi di controllo sull’utilizzo dei contributi ricevuti. In particolare, i collegi sindacali e gli organi di revisione sono tenuti a verificare che il contributo sia stato utilizzato nel rispetto delle finalità per le quali è stato concesso e a trasmettere annualmente una relazione al MEF contenente le risultanze delle verifiche effettuate (entro il 30 aprile dell'anno successivo).
  2. Obbligo di nomina dell’organo di controllo. Ove non già esistente, il soggetto beneficiario è tenuto a nominare un organo di controllo, anche monocratico. La nomina può risultare particolarmente onerosa per realtà di dimensioni contenute, potendo persino indurre il beneficiario a rinunciare al contributo stesso.
  3. Assoggettamento alle misure di contenimento della spesa. I soggetti interessati non possono sostenere spese per l'acquisto di beni e servizi per importi superiori al valore medio registrato per le medesime finalità negli esercizi 2021, 2022 e 2023. 

I PRINCIPALI RISCHI 

I soggetti erogatori comunicano annualmente al MEF e alla Presidenza del Consiglio i beneficiari dei contributi di entità significativa, rendendo elevata la tracciabilità dei soggetti interessati. 

I principali profili di rischio possono essere così sintetizzati. 

Per i soggetti beneficiari

  • possibile pregiudizio nell’accesso a future erogazioni pubbliche in caso di inadempimento. 

Per gli organi di controllo

  • ampliamento delle attività di verifica richieste;
  • incremento dei profili di responsabilità civile;
  • maggiore esposizione a possibili profili di responsabilità erariale. 

QUESTIONI APPLICATIVE ANCORA APERTE 

Pur avendo colmato molte delle incertezze lasciate dalla Legge di Bilancio 2025, il DPCM non risolve tutti i dubbi interpretativi e operativi. 

Un primo profilo riguarda l'estensione delle verifiche richieste. La disciplina non chiarisce infatti se debbano essere svolti controlli meramente documentali, verifiche sostanziali, attività a campione o procedure assimilabili a vere e proprie certificazioni. 

Ulteriori dubbi emergono con riferimento alla relazione da trasmettere al MEF. La normativa non prevede un modello standard che individui le informazioni essenziali della relazione. 

Infine, non è chiaro quando debba avvenire la nomina dell'organo di controllo (se entro 30 giorni dall’erogazione del contributo o se in occasione dell'approvazione del bilancio). 

Rimangono inoltre aperti numerosi profili interpretativi, inclusi quelli relativi ai contributi percepiti nel 2025, per i quali la scadenza del 30 aprile 2026 per l'invio della relazione al MEF è maturata prima dell'entrata in vigore del DPCM (4 giugno 2026). 

Particolare rilievo assumerà quindi il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto entro l'inizio di settembre 2026, chiamato a definire criteri uniformi di verifica, modalità di trasmissione della relazione e ulteriori disposizioni applicative e operative del DPCM n. 84/2026. 

Le società e gli enti interessati dovrebbero pertanto valutare sin d’ora l’impatto della nuova disciplina sui propri assetti organizzativi e di controllo, al fine di gestire tempestivamente i nuovi adempimenti introdotti dal legislatore.