Il decreto fiscale collegato alla manovra (D.L. 146/2021) e la Legge di Stabilità 2022 hanno significativamente modificato la normativa del “Patent Box”, introducendo, in luogo della detassazione al 50% del reddito prodotto dalle proprietà intellettuali, una “super deduzione” al 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali proprietà intellettuali. 

È del tutto evidente che, in un contesto economico internazionale che vede le proprietà intellettuali aumentare prepotentemente la propria importanza nell’ambito della catena del valore, sia di interesse strategico incrementare il patrimonio intellettuale nazionale attraendo al tempo stesso nuove attività di ricerca e sviluppo.

In un primo tempo, i regimi di incentivazione del reddito prodotto dagli intangibles concedevano il diritto al riconoscimento del beneficio senza che fosse necessaria un’effettiva attività di ricerca e sviluppo sottostante. 

In tali contesti, diveniva agevole per i gruppi multinazionali intraprendere politiche di aggressive tax planning attraverso delocalizzazioni e riallocazioni di comodo degli IP ingenerando fenomeni di profit shifting.

Con l’intento di individuare tali regimi fiscali preferenziali e arginarne i relativi effetti negativi, l’OCSE ha elaborato l’Action 5 del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)[1] indicando, tra l’altro, che ai fini del riconoscimento della natura non harmful di tali regimi fosse necessario l’obbligo di un’attività sostanziale.

In altre parole, nel contesto degli IP regime, tramite l’introduzione del requisito della sostanza si è voluto stabilire un legame tra costi relativi allo sviluppo delle proprietà intellettuali e relativo reddito; così facendo, i costi sostenuti a fronte delle attività svolte per lo sviluppo delle proprietà intellettuali garantiscono che i benefici che derivano al contribuente siano correlati a una effettiva attività svolta dallo stesso.

All’interno di questo panorama ed in conseguenza di una spinta europea e internazionale volta a incentivare, nel rispetto del citato progetto BEPS, il reddito generato dalle proprietà intellettuali, è stato introdotto, a partire dal 2015, nel nostro ordinamento e in molti altri paesi europei, un regime di “Patent box”.

Il regime di Patent box introdotto nel 2015 è da annoverare all’interno dei cosiddetti output tax incentives ovvero sia quei regimi agevolativi che detassano, anche parzialmente, il reddito agevolabile piuttosto che rafforzare la deduzione dei costi sostenuti per generare il medesimo.

Proprio di recente, al termine del primo quinquennio di validità del regime, il Patent box è stato abrogato e sostituito, a partire dal periodo d’imposta 2021, da un nuovo regime che, nel solco degli input tax incentive, prevede la maggiorazione del 110% dei costi (input) sostenuti per le attività di R&S relative a software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli[2].

Il pregio del nuovo regime di Patent box è rappresentato sicuramente dalla semplificazione delle modalità di calcolo che non richiedono più la necessità di individuare, attraverso specifici calcoli ponderati - previa obbligatoria presentazione, in specifici casi, di un ruling all’Agenzia delle Entrate - il reddito attribuibile all’intangible per determinarne la relativa quota esclusa da IRES e IRAP.

Inoltre, tra le caratteristiche di maggior rilievo, il nuovo Patent box prevede:

  • un’ampia definizione delle attività rilevanti, le quali spaziano dalla R&S all’innovazione tecnologica, al design e ideazione estetica fino alle attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali;
  • l’introduzione di un meccanismo di recapture ottennale” che consente, nel periodo d’imposta di ottenimento della privativa industriale, di applicare la maggiorazione del 110% alle spese sostenute per attività rilevanti che hanno contribuito negli anni alla creazione del bene immateriale, fino all’ottavo periodo d’imposta antecedente (i.e. fino al 2013 per i beni che hanno ottenuto il titolo di privativa industriale nel 2021);
  • la cumulabilità della nuova agevolazione con il credito d'imposta per ricerca e sviluppo già vigente[3].

     

Pertanto, i contribuenti che abbiano ottenuto nel 2021 un titolo di privativa industriale o abbiano intenzione di ottenerlo nei successivi periodi d’imposta, dovrebbero valutare attentamente, anche in prospettiva futura, la possibilità di accedere al nuovo regime di Patent Box al fine di poter ottenere un significativo risparmio d’imposta su spese di R&S già sostenute e in corso di sostenimento relative a proprietà intellettuali agevolabili.

Michele Deganello Saccomani
Senior Tax Consultant

 

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[1] Please see, with specific reference to intangibles, OECD, BEPS Action Plan, Action 5 - Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking Into Account Transparency and Substance, September 2014.


[2] In order to benefit from the tax relief, such assets must be legally protected.


[3] Please see art. 1, par. from 198 to 206, Law dated December 27th, 2019, no. 160.