I devastanti effetti economici a cui l’Italia - e più in generale il mondo - è esposta a causa della pandemia di COVID – 19, non hanno risparmiato neanche i settori più ricchi e socialmente visibili come quello del Calcio. In questo contesto, le modifiche introdotte dal decreto n.18 “Salva Italia” e dal decreto n. 23 “di Liquidità”, non potevano non tenere in considerazione anche le Società di Calcio partecipanti ai campionati professionistici, modifiche che, necessariamente, devono essere viste anche con riferimento alle normative specifiche di settore.

Pertanto, si è cercato di riepilogare le principali modifiche che hanno impattato le scadenze fiscali e contributive introdotte dai suddetti recenti decreti in accordo con le normative specifiche di settore.

Art. 61, co.5 DL “Cura Italia” e Comunicato Ufficiale FIGC n. 181 del 30.03.2020

L’articolo 61 del Decreto Legislativo “Cura Italia” ha previsto una serie di agevolazioni per il settore sportivo e - in particolare - per le società sportive professionistiche è stata prevista la sospensione dei pagamenti di ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Tale sospensione è applicabile per le scadenze a partire dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Tali versamenti dovranno poi essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020”.

Quanto previsto dall’ art.61 del DL “Salva Italia” è stato confermato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio che con il Comunicato Ufficiale n. 181 del 30 marzo 2020, ha previsto che il pagamento di tali contributi per il mese di gennaio e febbraio 2020, inizialmente previsti per il 16 marzo 2020 e poi prorogati al 16 aprile 2020, possa essere effettuato al 30 giugno 2020 in una unica soluzione, oppure in cinque rate.

Quanto suddetto è stato confermato anche dal Comunicato Ufficiale Figc n. 181 del 30 marzo 2020 che ha disposto che il pagamento delle competenze di gennaio e febbraio 2020 (originariamente previsto per il 16.03.2020 e poi prorogato al 16.04.2020) possa essere effettuato al 30.06.2020 in un'unica soluzione o in cinque rate. Da questo punto di vista la normativa di settore ha esteso tale beneficio anche ai contributi di gennaio 2020, la cui scadenza era prevista il 16.02.2020, e pertanto esclusi dal decreto “Salva Italia”

Art. 61. co. 3, 4 DL “Cura Italia”

Cosi come per i contributi, è stata inserita una proroga relativa anche al versamento dell’IVA di marzo 2020, originariamente previsto al 16 aprile 2020, ora prorogato al 31 maggio 2020.

Il decreto al momento non prevede nessuna proroga per il versamento dell'Iva del mese di aprile 2020.

Art. 62, co. 6 DL “Cura Italia”

Il decreto ha previsto anche per tutti gli altri adempimenti tributari previsti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, diversi dai precedenti, lo slittamento dei termini al 30 giungo 2020.

Art. 68. Co.1 DL “Cura Italia

Il decreto ha previsto anche una sospensione dei termini per il pagamento delle cartelle esattoriali e degli accertamenti esecutivi, doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e degli enti locali. Tali termini, che originariamente erano scadenzati dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, sono ora stati differiti al mese successivo al periodo di sospensione - quindi 30 giugno 2020 - con pagamento da effettuare in una unica soluzione.

Gli avvisi bonari non sono stati presi in considerazione dal decreto e pertanto restano esecutivi secondo le scadenze originali.

Art. 18, co. 1 e co. 7 del DL “Liquidità”

Oltre alle agevolazioni previste dal decreto “Salva Italia”,  con il decreto “Liquidità” è stata introdotta la possibilità di rinviare anche il versamento dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 al 30 giugno 2020 (versamenti originariamente previsto al 18 maggio 2020 e 16 giugno 2020). Tale beneficio però, non risulta essere incondizionato ma subordinato alle aziende “che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta”.

Comunicato ufficiale FIGC 186/A del 14.04.2020

Un ulteriore adempimento, ovvero il deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2019, già originariamente posticipato al 30 aprile 2020 è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020.

 

Raffaele Salese – Partner RSM – European Restructuring Co-leader