Articolo di Francesco Sperti, Partner RSM S.p.A. pubblicato su Economy di Dicembre 2023.

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RIALLINEAMENTO (O SANATORIA?) PER LE RIMANENZE DI MAGAZZINO, RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI E CIRCOLAZIONE DEI BENI PROVENIENTI DA DONAZIONE (…MA NON PER ORA)

L’articolo 20 del DDL di bilancio 2024 prevede l’"Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Si tratta, in particolare, della possibilità di regolarizzare differenze che normalmente si generano tra contabilità e conta fisica, riallineando i valori delle stesse tramite il versamento di un'imposta sostitutiva.

La finalità sarebbe sia l’eliminazione di tali differenze, a fini di trasparenza, sia la patrimonializzazione nel bilancio 2023 delle imprese. Tale misura è destinata ai soggetti esercenti attività d'impresa che adottino i principi contabili nazionali (OIC), escludendo pertanto coloro che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Potendo, dunque, procedere con l'adeguamento delle esistenze iniziali delle rimanenze, si eliminerebbe un problema potenziale di proporzioni significative, con conseguenze a livello di imposte dirette ed indirette.

Si ricorda che l’art. 39, comma 2 lett. d) del DPR 600/73 stabilisce che le scritture di magazzino non sono ritenute irregolari ove gli errori e le omissioni siano contenuti entro normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. d) del DPR 600/73.

L’adeguamento si attua attraverso due modalità:

 -  mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi: in tal caso, il riallineamento fiscale comporta il versamento dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. In tal caso, l’aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume di affari dichiarato; in secondo luogo, occorre versare una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato;

 -  mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse: in questo secondo caso il riallineamento fiscale comporta il versamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento si può esercitare con riferimento al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 ed è richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al detto periodo d’imposta. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta di riferimento e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Da sottolineare come l’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. Inoltre, i valori risultanti dalle variazioni individuate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta di riallineamento, nel limite del valore iscritto o eliminato e non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.

La misura in parola si affianca alle ulteriori novità rivolte alle imprese e ai professionisti e previste per il prossimo anno (ad esempio, la rateizzazione del secondo acconto delle imposte sui redditi o le nuove agevolazioni per le assunzioni), oltre all’ormai consueta rivalutazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni, contenuta nell’articolo 12 del DDL.

Quanto a quest’ultimo aspetto, si tratta dell’ormai arcinota agevolazione di cui alla legge 448/2001, poi ripetutamente prorogata, che consente di assumere, in luogo del costo storico di acquisto di partecipazioni quotate e non quotate e dei terreni, il valore risultante da apposita perizia di stima, assolvendo al pagamento di un’imposta sostitutiva sul c.d. "valore di perizia" pari 16%. Tale procedimento porta a ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in ipotesi di cessione.

Operativamente, un professionista dovrà redigere una perizia di stima della partecipazione o del terreno - detenuti al 1° gennaio 2024 - ed il contribuente dovrà versare, entro il 30 giugno 2024, l’imposta sostitutiva (per intero, ovvero per la prima delle tre rate possibili).

Potenzialmente è un’operazione particolarmente interessante (anche se vanno effettuati i dovuti calcoli di convenienza), soprattutto perché può essere realizzata anche successivamente alla cessione stessa, e dunque a valori "fermi".

Infine, ci sembra interessante menzionare, tra le altre misure, anche quanto disposto dall’articolo 13 del DDL Bilancio 2024, volto ad agevolare la circolazione giuridica di beni provenienti da donazioni. È noto che la donazione di beni spesso può porre problemi per il donatario in caso di successiva alienazione, dal momento che il donante potrebbe aver posto in essere atti idonei a negare o ledere i diritti degli eredi legittimari. Questi, a loro volta, potrebbero anche pretendere la restituzione del bene, agendo sia contro il donatario, ma anche contro il terzo inconsapevole acquirente. Si capisce facilmente l’impaccio che tali situazioni creerebbero, avendo come conseguenza la difficile commerciabilità di tali beni (soprattutto immobili).

La nuova citata disposizione prevede che i legittimari non possano richiedere agli aventi causa la restituzione del bene donato, qualunque sia il momento in cui l’acquisto del donatario si sia perfezionato, bensì che essi siano titolari esclusivamente nei confronti del donatario di un diritto di credito commisurato al valore del bene donato. Inoltre, ove il donatario sia insolvente, il legittimario può agire nei confronti del terzo solo ove questi abbia ricevuto il bene a titolo gratuito (es. donazione), dovendo "compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito".

Come conseguenza, la norma prevede la modifica di alcuni importanti articoli del Codice civile, inerenti anche alla trascrizione della domanda giudiziale e di pesi ed ipoteche sui beni.

Tuttavia, per il momento, tale disposizione non entrerà a far parte della prossima Finanziaria 2024, poiché contiene disposizioni di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari, estranee, quindi, al provvedimento. Nulla cambia… per ora.