Da Economy di febbraio 2021, ecco una sintesi dell’articolo di Fortunato Summonte, Partner RSM S.p.A.

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La valutazione dei beni d’impresa era già disciplinata dalla L. 160/2019, ma l’art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), ha reso la procedura più flessibile ed interessante per le aziende, introducendo la possibilità di rivalutare i beni di impresa (ad esclusione degli immobili “merce”) e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, dunque un’opportunità decisamente vantaggiosa per le imprese poiché, consentendone la rivalutazione a costi contenuti, migliora il rating bancario e dunque la possibilità di accesso a mutui e finanziamenti.

 

I PUNTI QUALIFICANTI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI (ex art. 110 del DL 104/2020)

  1. può essere “solo civilistica” e non necessariamente “anche fiscale”
  2. può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza quindi l’obbligo di procedere in modo uniforme per i beni appartenenti alla medesima “categoria omo­genea”;
  3. se si decide di effettuarla anche ai fini fiscali, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti decorre già dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita e, soprattutto, sconta unimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3% sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili;
  4. consente, alle mede­sime condizioni, di affrancare i “disallineamenti” tra (maggiori) valori contabili e (minori) valori fiscal­mente riconosciuti che risultano dal bilancio dell’esercizio 2019 (o 2019/2020), sui medesimi beni che potrebbero essere oggetto di rivalutazione, possibilità peraltro consentita anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo principi contabili internazionali.

I soggetti destinatari di questo Decreto sono numerosi e si possono rivalutare le partecipazioni ed i beni d’impresa risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con l’esclusione degli “immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

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