Da Economy di febbraio 2021, ecco una sintesi dell’articolo di Nello Rapini, Partner RSM in Italia.

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Il testo della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) che reca il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, introduce, tra l’altro, diverse misure per il rilancio delle imprese: i Contratti di Sviluppo e gli Accordi per l’Innovazione.

Vediamo in cosa si caratterizzano i due strumenti:

  • I Contratti di Sviluppo favoriscono la realizzazione di programmi di investimento di rilevante dimensione allo scopo di rafforzare la struttura produttiva del Paese. Il contratto di sviluppo finanzia programmi di investimento nei settori industriale, turistico, e di tutela ambientale, di almeno 20Mln/€, ovvero 7,5Mln/€ qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
  • Gli Accordi per l’Innovazione riguardano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. Sono attivabili da imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti. i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso a diverse forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, il contratto di rete, l’accordo di partenariato e il consorzio.

I primi, quindi, supportano iniziative industriali di nuovo insediamento o di ampliamento, riconversione, ammodernamento, mentre i secondi agevolano i progetti di ricerca.

Ambedue gli strumenti prevedono una progettualità molto articolata con elementi di dettaglio estremamente puntuali. Le agevolazioni, anche in relazione ai livelli minimi di spesa prevista sono quindi rivolte ad aziende strutturate e con uno storico di attività molto consolidato che, inoltre, devono garantire la capacità finanziaria per sostenere gli investimenti.

Altro elemento da considerare è quello relativo agli oneri gestionali di progetti di tali dimensioni, con impegni di rendicontazione piuttosto corposi e continuativi e con personale interno con adeguate capacità ed esperienza specifica.

I Contratti di Sviluppo e gli Accordi per l’Innovazione sono da considerarsi strumenti tra loro complementari e non certo alternativi, ciò non solo in funzione della diversità delle spese agevolabili, ma soprattutto in relazione alla capacità che, l’utilizzo congiunto dei due meccanismi di supporto, garantirebbe per il sostegno ai piani di sviluppo aziendali articolati su un arco temporale medio lungo.

La necessità di impegno delle risorse del Recovery Plan e dei fondi già vincolati nella Legge di Bilancio lascia presumere che prima dell’estate, quasi sicuramente, i soggetti attuatori dei due strumenti, attiveranno le procedure di selezione delle diverse proposte progettuali, ma alla luce della complessità delle istanze sarebbe già opportuno, sin da ora, per le aziende, iniziare una fase di approfondimento e definizione dei contenuti di una eventuale iniziativa che richiedesse le agevolazioni previste per i Contratti di Sviluppo o per gli Accordi per l’Innovazione.

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