Whistleblowing

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 ha sancito:

  • L’introduzione di obblighi del canale Whistleblowing;
  • L’allargamento dell’oggetto delle segnalazioni;
  • L’ampliamento della sfera dei soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni;
  • Le modalità di gestione delle segnalazioni;
  • Maggiori garanzie di riservatezza;
  • L’attribuzione di poteri ad ANAC per la gestione delle segnalazioni esterne e l’applicazione delle sanzioni.

Settore Pubblico

Amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici, enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, società in house, organismi di diritto pubblico, concessionari di pubblico servizio con decorrenza dal 15 luglio 2023.

Settore Privato

  • A decorrere dal 15 luglio 2023  per i soggetti del settore privato con più di 250 dipendenti, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
  • A decorrere dal 15 luglio 2023 per i soggetti appartenenti ai seguenti settori vigilati e regolamentati: bancario, credito, investimento, assicurazione, pensioni professionali, fondi di investimento, servizi di pagamento, indipendentemente dal numero medio di lavoratori impiegati;
  • A decorrere dal 17 dicembre 2023 per i soggetti che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001.

Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello 231;
  • Illeciti nel settore appalti, servizi, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, di applicazione degli atti dell’Unione o nazionali;
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione (es. frodi, attività illegali);
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all’art. 26 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (es. frodi del bilancio e attività corruttive);
  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

La Tutela del Whistleblower Art. 3:

  • Persone che effettuano la segnalazione o la divulgazione pubblica o denunce all’autorità giudiziaria, di violazioni conosciute nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
  • Lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti e non);
  • Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
  • «Facilitatori» ossia colleghi, parenti o affetti stabili del segnalante.

Il Canale di Segnalazione:

  • La gestione del canale di segnalazione deve essere affidata ad una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato ovvero ad un soggetto esterno autonomo e formato;
  • Per i soggetti del settore pubblico che abbiano previsto la figura del RPCT viene affidata a questa la gestione del canale, anche in caso di condivisione;
  • Modelli 231 prevedono i canali di segnalazione interna di cui al Decreto.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) viene individuata, in presenza delle condizioni elencate dall’art. 6 del D. Lgs. n.24/2023, quale unica autorità competente a ricevere e gestire segnalazioni in materia di whistleblowing attraverso appositi canali di segnalazione esterni.

In caso di mancato adeguamento, l’ANAC può irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie:

  • Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o qualora la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto prescritto dal Decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • Da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

  • Predisporre o implementare appositi canali di segnalazione interni per consentire di inviare segnalazioni sia per iscritto (attraverso una piattaforma online, un indirizzo e-mail o per posta) sia a voce (tramite una hot line telefonica o un sistema di segreteria telefonica); nell’ipotesi in cui  i canali di segnalazione interni non dovessero essere implementati, i segnalanti potranno rivolgersi solo alle autorità pubbliche o ai media, con evidenti conseguenze finanziarie e reputazionali per le aziende;
  • Tutelare la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione, anche tramite l’implementazione di misure tecniche ed organizzative nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”) (ad esempio, strumenti di crittografia);
  • Nel caso di adozione del MOGC 231 - adeguare i canali di segnalazione già adottati;
  • Adottare una specifica procedura, che disciplini le modalità e i destinatari della segnalazione, gli adempimenti, le funzioni coinvolte, allo scopo di regolamentare la gestione dei canali di segnalazione;
  • Informare e sensibilizzare dipendenti e terzi interessati in merito alle finalità, alle modalità di utilizzo dei canali di segnalazione e alle procedure adottate.

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